Trasporto pubblico: detrazione rediviva nel 730
Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, a partire dal 2018, possono beneficiare (nuovamente) della detrazione Irpef del 19%. Diciamo nuovamente perché una detrazione analoga era stata già introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 per lo stesso anno d’imposta 2008, poi prorogata anche per l’anno 2009.
Ora invece a stabilire il ritorno della detrazione è stata la Legge di Bilancio 2018 che con l’aggiunta della lettera i-decies) all’art.15, comma 1 del TUIR, ha precisato appunto che sono detraibili le spese “sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”.
Dunque le spese per gli abbonamenti ai trasporti pubblici saranno detraibili a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019 in riferimento ai redditi 2018. In parole povere i titolari di abbonamenti (ri)cominceranno da quest’anno a detrarre le spese dell’anno precedente. Visto allora che già nel biennio 2008-2009 lo stesso beneficio fiscale aveva fatto la sua apparizione – salvo poi cadere nel dimenticatoio dal 2010 – è possibile rifarsi ai chiarimenti forniti a suo tempo dall’AdE con le due circolari 19/E/2008 e 21/E/2010.
In linea generale la detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali ad esempio studenti, lavoratori, pensionati, e spetta nella misura canonica del 19% per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso, per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
- il limite massimo di 250 euro va inteso come importo cumulativo, speso cioè dal contribuente per l’abbonamento proprio e/o dei familiari a carico;
- al tempo stesso l’importo di 250 euro costituisce anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato; facciamo il caso dei genitori che sostengano insieme la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico: così facendo l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non potrà comunque superare la soglia dei 250 euro.
Anche sul concetto di abbonamento la circolare 19/E/2008 ci viene in aiuto chiarendo che va inteso come “un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato”.
Ciò significa che tutte le altre spese (non equiparabili a veri e propri abbonamenti) che implichino un utilizzo episodico/saltuario del mezzo di trasporto pubblico, restano escluse a priori dalla detrazione, chiaro segno che il legislatore ha inteso premiare i soggetti pendolari che si servono quotidianamente del trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di studio e di lavoro. Non possono quindi beneficiare dello sgravio quei titoli di viaggio che abbiano una durata oraria anche se superiore a quella giornaliera (ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore o le cosiddette “carte trasporto integrate” inclusive di servizi extra al di fuori del mero trasporto pubblico).
Quanto invece ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale si intendono “quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici”. Come sempre quando si parla di detrazioni, un aspetto sostanziale da tenere in conto è la documentazione attestante la spesa. “Innanzitutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio”, spiega l’AdE nella citata Circolare 19/2018. “I biglietti di trasporto – prosegue – assolvono la funzione dello scontrino fiscale”.
Inoltre il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell’impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- descrizione delle caratteristiche del trasporto; c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
- numero progressivo;
- data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.
Ovviamente, come di consueto, la detrazione funziona secondo il cosiddetto criterio di cassa, quindi in relazione alle spese effettuate nell’anno precedente, anche se la validità dell’abbonamento dovesse scadere nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019).
Fonte:(https://www.cafacli.it/it/notizie-fisco/trasporto-pubblico-detrazione-rediviva-nel-730_1486_idnews/)