Università private: la detrazione è sempre la stessa
Semplice copia-incolla sulla detrazione universitaria. Per il Modello730/2019 non cambiano infatti, rispetto al 2018, gli importi massimi di spesa detraibili in riferimento alla frequentazione dei corsi di laurea impartiti dalle università private. A confermarli in blocco è stato il Decreto MIUR del 28 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2019. Come di consueto non vi è un unico massimale di spesa, ma ve ne sono diversi a seconda dell’area geografica dell’ateneo e della macro-area disciplinare nella quale si colloca il singolo corso di insegnamenti frequentato dallo studente.
Secondo quanto disposto dalla riforma renziana della “buona scuola” (Legge 107/2015), la detrazione del 19% sulle spese d’istruzione è stata incanalata su un doppio binario: da una parte ci sono infatti le spese per l’università (statali e non), dall’altra quelle per le scuole primarie e secondarie. Per queste ultime il vecchio discrimine fra istituti statali e parificati (privati) è venuto a decadere, difatti, secondo il vecchio regolamento, la detrazione sui contributi pagati alle scuole parificate era ammessa entro il limite di quelli pagati alle scuole statali, mentre adesso, indipendentemente dal livello d’istruzione ricevuta e dall’istituto frequentato (non importa se privato o statale), la detrazione del 19% viene comunque calcolata entro un tetto uniforme di spesa (per le spese sostenute nel 2018 la soglia è pari a 786 euro).
Viceversa, per quanto riguarda le spese universitarie, il discrimine fra atenei statali e privati è stato mantenuto, ma è venuto a decadere (almeno in parte) il requisito dell’affinità tra lo specifico corso di laurea frequentato nell’ateneo privato e quello invece tenuto nell’ateneo statale più vicino, in virtù del quale chi frequentava un’università privata avrebbe dovuto, per poter detrarre le sue spese, informarsi sulle tasse dovute nell’università statale più vicina ed affine.
Adesso, invece, le spese sostenute nelle università private, sono detraibili “in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”.
Ecco perché ogni anno il MIUR “aggiorna” con un decreto ad hoc (in realtà fino ad oggi non sono mai cambiate) le soglie massime di spesa detraibile per chi frequenta università “non statali”. Come accennavamo, ci sono dei massimali distinti a seconda delle zone territoriali in cui ha sede l’ateneo (Nord, Centro o Sud-Isole), e al tempo stesso in relazione alle quattro macro-aree disciplinari ove si colloca il corso, vale a dire area Medica, Sanitaria, Umanistico-Sociale o Tecnico-scientifica.
Quindi, per l’esattezza, ecco qui la tabella contenente gli importi massimi di spesa detraibile per il 2018:
Nord | Centro | Sud e Isole | |
Area Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Area Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
Area Umanistico-Sociale | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
Area Tecnico-scientifica | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |