Modello 730: dal 2 maggio scattano modifiche e invii
Per il Modello 730 e il Modello REDDITI (ex Modello Unico) si comincia a fare sul serio: dal 2 maggio è infatti scattata la possibilità di metter mano, concretamente, alle dichiarazioni precompilate 2019 rese disponibili da metà aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, dopo questo primo periodo di “studio”, in cui l’utilizzo delle dichiarazioni è rimasto circoscritto alla sola consultazione, la campagna fiscale entra nel vivo, dando così ai contribuenti la possibilità di inviare (autonomamente, o con l’aiuto di un intermediario abilitato come CAF ACLI) la propria dichiarazione, confermando o modificando il modello precompilato messo loro a disposizione.
Confermarlo significherebbe rispedirlo così com’è al mittente, cioè all’Agenzia, senza apporre nessuna modifica. Qualora invece fossero riscontrate delle lacune o inesattezze, le soluzioni potrebbero essere due: o modificare i dati già precompilati, perché appunto inesatti, oppure integrare eventuali dati mancanti, perché non inseriti dall’Agenzia. Ovviamente nulla vieta, ove necessario, la modifica e al tempo stesso l’integrazione, per aggiungere dati mancanti e sostituirne al tempo stesso altri non corretti.
Meglio il “fai da te” o andare al CAF?
Ora, se il cittadino decide di modificare e inviare la dichiarazione autonomamente, se ne assume tutta la responsabilità. Viceversa, nel momento in cui si interpella l’intermediario fiscale, l’intermediario stesso prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il cosiddetto “visto di conformità”. L’apposizione del “visto”, quindi, pur restando una questione tecnica di poco interesse per il contribuente, è in realtà l’architrave sul quale poggiano la maggior garanzia e la maggior tutela che si hanno nel caso in cui si decida di rivolgersi al CAF.
Col “visto”, in pratica, il CAF garantisce a nome del contribuente la bontà e la liceità di quanto dichiarato all’interno del modello. L’unica cosa, però, di cui gli intermediari non possono rispondere è l’eventuale comportamento doloso da parte del cittadino. Detto altrimenti, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile alla sola negligenza del CAF, quest’ultimo si farebbe carico della sanzione irrogata dalla legge. Viceversa, se fosse provato il dolo, il contribuente sarebbe chiamato a rispondere in prima persona versando sia la maggiore imposta, che le sanzioni più gli interessi.
Le spese e i redditi precompilati
Negli anni della precompilata, cioè dal 2015 ad oggi, il menu dei dati che l’Agenzia delle Entrate ha fatto trovare già inseriti al contribuente si è andato via via ampliando. Se ricorderete, nell’anno di debutto i contribuenti vi avevano trovato inserite solo poche voci: i redditi dei terreni e dei fabbricati, quelli da lavoro dipendente e pensione, più gli interessi sui mutui e i contributi previdenziali-assistenziali.
Dopodiché, anno dopo anno, il ventaglio delle informazioni si è notevolmente allargato, includendo ad esempio le spese d’istruzione, le spese funebri, le spese veterinarie, i premi di assicurazioni sulla vita e ovviamente tutto il ricco comparto delle spese mediche, ivi compresi (dallo scorso anno) i farmaci da banco, le spese per gli psicologi, le spese ottiche (occhiali, lenti a contatto ecc).
Inoltre, fra le altre somme che i contribuenti troveranno nella dichiarazione precompilata, vi sono anche quelle comunicate all’amministrazione finanziaria dagli amministratori di condominio relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Nell’ultima fase, invece, sono entrate a far parte della dichiarazione precompilata le spese per gli asili nido e tutte le donazioni ad Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni. Al tempo stesso, però, resta da evidenziare l’assenza di tutta un’altra serie di informazioni come le spese di affitto generalmente intese oltre a quelle, specificatamente, sostenute dagli inquilini o dagli studenti fuori sede. Mancheranno inoltre anche le spese per le attività sportive dei ragazzi.
In sostanza, a livello di informazioni disponibili sul modello precompilato, non vi sono differenze fra il Modello 730 e il Modello REDDITI. Il REDDITI precompilato contiene infatti gli stessi dati già inclusi nel 730 e per di più non contiene i redditi esteri, d’impresa e da lavoro autonomo non occasionale, che quindi andranno per forza integrati.
Come scarico la dichiarazione precompilata?
Una delle domande più frequenti riguarda il come “impossessarsi” dei modelli. Dipende anzitutto dalla procedura che si vuole adottare: con o senza intermediario? L’Agenzia delle Entrate, come detto, ha caricato i modelli online in un’area riservata del proprio sito, per accedere alla quale il contribuente autonomo dovrà fare richiesta di un codice PIN. Dopodiché, una volta ricevuto il PIN, potrà consultare la dichiarazione ed eventualmente integrarla da sé, restando pienamente responsabile di quanto dichiarato.
Altrimenti, senza dover aspettare di ottenere il PIN, c’è appunto la possibilità di rivolgersi a un intermediario come CAF ACLI che potrà scaricare – previa delega – la dichiarazione per conto del contribuente e assisterlo nella procedura di verifica, eventuale modifica/integrazione, elaborazione e successivo invio telematico. Detto questo, c’è anche da specificare che il contribuente destinatario del Modello 730/REDDITI precompilato non è affatto obbligato ad utilizzarlo. Potrà infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, cioè facendo un normale 730 o un normale REDDITI non precompilato.
Luca Napolitano
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