Avviso ENEA: l’omesso invio non fa decadere il bonus
Per l’obbligo di avviso ENEA esteso, a far data dal 1° gennaio 2018, anche ai lavori di ristrutturazione edile laddove implichino un risparmio energetico, potrebbe valere il noto proverbio “can che abbaia non morde”. L’adempimento, per intenderci, è sì obbligatorio, ma d’altra parte, anche se osservato tardivamente o non osservato affatto, non comporterà ripercussioni negative sul godimento del bonus fiscale. Può sembrare un controsenso (e in effetti lo è), ma così stanno le cose. A confermarlo, per altro, è arrivata anche una Risoluzione dell’Agenzia Entrate (la n. 46/E dello scorso 18 aprile) dove si dice a chiare lettere che la trasmissione dell’avviso all’ENEA, “seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.
Per l’esattezza l’Agenzia non fa altro che uniformarsi a una precedente nota del Ministero dello sviluppo economico (la n. 3797/2019), condividendo in sostanza l’impossibilità di negare la detrazione al contribuente che non trasmetta, o la trasmetta in ritardo, la comunicazione ENEA coi dati relativi all’efficientamento energetico, appunto perché è la legge stessa a essere carente sotto questo aspetto, non prevedendo sanzioni sull’omesso o sul tardivo invio.
Come ricorda l’Agenzia, è stata la Legge di Bilancio 2018 a introdurre per gli interventi di ristrutturazione edilizia premiati col bonus del 50% l’obbligo di comunicazione all’ENEA, da sempre in vigore ai fini del bonus fiscale 65% sulla riqualificazione energetica, qualora comportino anch’essi un miglioramento delle prestazioni energetiche. La norma di preciso ha stabilito che “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo (ristrutturazione e manutenzione straordinaria, ndr), in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
L’obbligo di invio, quindi, era già in vigore per gli interventi effettuati nel 2018 (con effetto sulle dichiarazioni di quest’anno). Il tempo a disposizione (esattamente come per il bonus 65%) è sempre la solita finestra dei 90 giorni conteggiati a partire dalla fine dei lavori. Considerati però i tempi di messa a disposizione del portale ENEA, per gli interventi terminati entro il 31 dicembre 2018 la comunicazione andava inviata entro l’1 aprile 2019, mentre per quelli terminati tra l’1 gennaio e l’11 marzo 2019 il termine è quello del 9 giugno prossimo.
Detto questo, però, nella realtà pratica delle cose l’omesso invio non andrà a incidere sul godimento del bonus. La ragione, come accennavamo sopra, è da ricondurre a una banalissima carenza della norma, il Decreto Ministeriale 41/98, evidentemente non aggiornato dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2018. Il DM infatti elenca i requisiti tassativi che occorrono per potersi garantire l’applicazione del bonus, e tra questi, appunto, non viene nominato l’invio della comunicazione ENEA; requisiti che in buona sostanza sono quelli noti: ovvero il pagamento tramite bonifico parlante e la conservazione di ricevute e fatture comprovanti la spesa.
Di conseguenza l’Agenzia, rispondendo a domanda diretta sulle possibili ripercussioni “derivanti dalla mancata trasmissione” della comunicazione ENEA, non può far altro che attenersi alla suddetta nota dello Sviluppo economico secondo la quale in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’ENEA sui lavori edili con annesso risparmio energetico non comporta la perdita del diritto alla detrazione Irpef del 50%.