Regime forfettario: porta chiusa per i falsi autonomi
Il regime forfettario sbarra la strada ai furbi che vorrebbero camuffare un normale rapporto di lavoro dipendente/assimilato in una forma “fake” di lavoro autonomo. La Risposta n. 163 del 28 maggio fornita dall’Agenzia delle Entrate zittisce in pratica ogni discussione, ribadendo il fermo principio disposto dall’articolo 1, 54esimo comma, della manovra 2015 (legge 190/2014) – poi modificato dalla manovra 2019 (legge 145/2018) – in merito all’applicazione delle cause di esclusione dal regime forfettario quando l’attività lavorativa, lungi dall’essere davvero autonoma, viene in realtà effettuata (o lo è stata nei due anni precedenti) in via prevalente nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro.
Ma andiamo con ordine. In primo luogo, con le novità in vigore dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi più elevata, pari cioè a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata, precisando però che in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti da tutte le diverse attività esercitate. Sono poi state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro), presenti invece nella formulazione pregressa.
E arriviamo infine alle cause di esclusione, che trovano appunto la loro ragion d’essere nella precisa volontà di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo” al solo fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali. Il caso, quindi, esaminato nella citata Risposta 163 del 28 maggio, andrebbe a collocarsi nell’area di esclusione che prevede che le persone fisiche, la cui attività viene esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta) dei rapporti di lavoro, non possono avvalersi del regime agevolato.
A tal riguardo la Circolare AdE 9/2019 dello scorso 10 aprile utilizzava l’esempio di “un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018”, il quale potrebbe sì “applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risultasse che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrebbe fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020”.
Spiega dunque l’Agenzia che “i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. “Il requisito della prevalenza andrà dunque inteso in senso assoluto”, ovvero, per far sì che la causa ostativa abbia luogo, “occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento”.
Viceversa l’impedimento non avrebbe luogo qualora la cessazione del rapporto di lavoro fosse intervenuta anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario. “Perciò, ad esempio – chiarisce l’Agenzia –, se un soggetto entra nel regime forfetario nel 2019 ed esercita prevalentemente o esclusivamente la sua attività nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale il rapporto di lavoro è cessato anteriormente al 1° gennaio 2017, tale circostanza non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime forfetario, essendo oramai trascorso il periodo di sorveglianza biennale previsto dalla disposizione normativa”.
Entriamo quindi nel merito della Risposta 163. Il caso è abbastanza sfuggente, di quelli non semplicissimi da analizzare: si tratta in partica di un contribuente che fa presente di essere stato titolare di un rapporto di lavoro dipendente, in qualità di biologo, a seguito del superamento di un concorso pubblico. Ora, per effetto di un ulteriore concorso pubblico, la stessa persona potrebbe assumere nuovamente l’incarico di biologo, ma questa volta sotto forma di un rapporto di lavoro autonomo con la medesima Azienda sanitaria (come imposto nel bando di concorso).
Pur essendoci identità soggettiva del datore di lavoro, l’istante fa presente che l’acquisizione di entrambi gli incarichi di biologo (prima in qualità di lavoratore dipendente e successivamente in qualità di professionista con partita Iva) sono conseguenza della partecipazione, e del superamento, di un concorso pubblico, ragion per cui non vi sarebbe un’artificiosa trasformazione del precedente rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di lavoro autonomo al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale del regime forfettario. In effetti in un primo momento l’Agenzia dà per buona la versione del biologo, evidenziando che “nel caso in cui il contribuente dovesse risultare vincitore della suddetta procedura concorsuale, nei confronti dello stesso non opererà la causa ostativa in parola”.
Detto questo però, assodata la buona fede che dimostra l’assenza di un intento di frode, l’Agenzia chiude la risposta osservando che, “qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e qualora dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria “X” un’attività effettivamente riconducibile a un rapporto di lavoro da dipendente o assimilato, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame”. Cioè a dire che nel caso in cui il reddito percepito dal biologo a seguito del rapporto di lavoro scaturito dalla vincita del concorso, fosse di fatto classificabile quale reddito da lavoro dipendente/assimilato, il biologo decadrebbe dal favore fiscale del regime forfettario.