730 precompilato: il dato non utilizzato si può inserire
Niente paura se un dato rinvenuto nella dichiarazione precompilata viene segnalato dall’Agenzia come “non utilizzato”, perché l’onere potrà comunque essere inserito e andrà quindi ad incidere sull’elaborazione finale. È oramai trascorso un mese (2 maggio) dallo sblocco delle procedure per poter mettere mano concretamente, con modifiche e integrazioni, alle dichiarazioni precompilate disponibili online dalla metà aprile. La possibilità però di modificare i modelli nasconde talvolta delle zone d’ombra non sempre chiare agli occhi dei non addetti. Spesse volte ci arrivano dai contribuenti domande circa la possibilità di detrarre o meno degli importi che l’Agenzia indica sì nel 730 precompilato, salvo poi segnalarli come non utilizzati. In buona sostanza il dato è visualizzabile nella maschera della precompilazione, ma viene appunto accompagnato da quella postilla che lascia spazio a qualche dubbio.
È il caso ad esempio di questo signore che ci ha scritto: “Mia moglie, docente di scuola media superiore, ha aderito ad un fondo per la pensione complementare nel 2018, versando una prima quota all’agenzia Generali. L’Agenzia delle Entrate ha riportato la cifra versata sul 730 precompilato 2019, ma ha aggiunto la dicitura ‘dato non utilizzato’. Chiediamo pertanto se è possibile aggiungerla sulla dichiarazione?”. La risposta è indubbiamente sì, dal punto di vista tecnico la cifra potrà essere inserita, fermo restando che vi siano le giuste pezze d’appoggio – volgarmente dette – per dimostrarne la detraibilità, ovvero la documentazione richiesta dalle Entrate ai fini degli eventuali controlli formali. Evidentemente se l’Agenzia – pur lasciando visualizzare il dato – vi aggiunge accanto la dicitura “non utilizzato”, è perché lo stesso dato era sì a disposizione, ma non così certo da poter essere “utilizzato” nell’elaborazione complessiva del 730 precompilato.
Quel dato, in parole povere, era lì a disposizione ma non ha inciso sull’imposta, e quindi non ha inciso sull’esito di debito o di credito della dichiarazione presentata al contribuente. Dichiarazione, però, che potrà essere tranquillamente modificata. A questo punto la scelta sarà del contribuente stesso, magari consigliato per il meglio da un intermediario di fiducia come CAF ACLI. Quindi chiariamo: l’Agenzia delle Entrate presenta il 730 precompilato al contribuente sulla base delle informazioni che lei ha avuto da soggetti terzi (banche, assicurazioni, farmacie, strutture ospedaliere, ecc).
Quest’anno, per altro, fanno il loro ingresso nel 730 (in riferimento al 2018) le spese per il trasporto pubblico e quelle per la cosiddetta “sistemazione a verde”, tramite le quali è possibile portare in detrazione dall’Irpef gli oneri sostenuti per i lavori green effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Detto questo, il precompilato che il contribuente si trova a disposizione non corrisponde necessariamente a vangelo, può essere quindi modificato oppure integrato a seconda che l’Agenzia abbia proceduto all’elaborazione sulla base di dati errati (quindi modificabili) o che magari ne abbia omessi di altri (quindi integrabili).
Ora, nel caso di specie, il dato non utilizzato costituisce un onere che a detta dell’Agenzia si presenta come non sicuro, comunque segnalato nel prospetto del 730, e che il contribuente potrà decidere se inserire a pieno titolo nella dichiarazione oppure eliminare. Appunto per questo l’unica vera bussola di giudizio a disposizione di contribuenti e intermediari (qualora ci si voglia affidare all’ausilio degli esperti fiscali) è la documentazione che si ha sottomano al momento dell’invio definitivo. Il consiglio logico, ovviamente, è quello di eliminare il dato laddove la documentazione in nostro possesso non sia adeguata a certificarlo.
Inserire infatti, a posteriori, un dato che l’Agenzia già ci segnala come dubbio, equivale di fatto a modificare il precompilato, esponendosi così al rischio dei controlli successivi. Solo una totale conferma del 730 precompilato, così come elaborato dall’Agenzia, senza apporre alcuna modifica, garantirebbe per quella dichiarazione l’altrettanto totale esenzione dai controlli formali. Procedere allora autonomamente con la modifica o l’integrazione del modello significherebbe assumersene tutta la responsabilità. Viceversa, la strada dell’assistenza fiscale garantisce da quest’anno, in caso di visto infedele causato dall’errore dell’intermediario, l’addebito (all’intermediario stesso) del 30% della maggiore imposta riscontrata e non versata, mentre il restante 70% della maggiore imposta più gli interessi resterebbero a carico del contribuente.