DIS-COLL: L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Anche i collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perduto involontariamente il proprio lavoro possono avere diritto ad una prestazione a sostegno del reddito.
A partire dal 1° luglio 2017, il cosiddetto “Job Act” del lavoro autonomo (legge 81/2017) ha reso strutturale l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, introdotta in via sperimentale nel 2015 ed oggetto di diverse proroghe fino al 30 giugno 2017 attraverso specifici interventi normativi.
Il beneficio è riservato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, e agli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata gestita dell’INPS.
Sono esclusi, pertanto, i collaboratori occasionali, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, i titolari di partita IVA, i pensionati o chi è già iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria, i liberi professionisti senza albo e cassa professionale.
Secondo la disciplina attuale per accedere alla prestazione occorre che i lavoratori interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:
– trovarsi in stato di disoccupazione involontaria.
– far valere, nell’arco temporale compreso tra la data di fine attività ed il 1° gennaio dell’anno precedente, almeno tre mensilità di accredito contributivo presso la Gestione Separata Inps.
L’indennità percepita è commisurata alla media mensile dei redditi da collaborazione percepiti nell’anno di cessazione ed in quello solare precedente.
L’ammontare mensile dell’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile, qualora questo risulti, per il 2019, pari o inferiore a 1.221,44 euro.
Se il reddito medio mensile supera questo importo, l’assegno è incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed i 1.221,44 euro.
L’importo così calcolato, comunque, non può superare un massimale mensile fissato, per l’anno 2019, a 1.328,76 euro, ed è destinato a ridursi nella misura del 3% per ogni mese a partire dal quarto mese di erogazione.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà della durata dei periodi lavorati nel periodo compreso tra la cessazione ed il 1° gennaio dell’anno precedente, per una durata massima di 6 mesi.
Per beneficiare dell’indennità, i collaboratori, gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
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Fonte:(https://www.patronato.acli.it/dis-coll-lindennita-di-disoccupazione-per-i-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/)