Canone Rai: istanze di esonero entro il 1° luglio
I tempi per richiedere l’esenzione dal Canone Rai – che a questo punto sarebbe valida per il solo secondo semestre del 2019 – viaggiano sul filo di lana. Sono questi gli ultimissimi giorni per chi, non possedendo un apparecchio televisivo in casa, vuole far valere il proprio diritto a non pagare il tributo. La scadenza infatti, per coloro che pur avendo diritto all’esenzione su tutto il 2019, si sono dimenticati di richiederla entro lo scorso 31 gennaio, possono comunque affrettarsi e consegnare a mano, o per via telematica/pec, l’istanza di esenzione entro il 1° luglio 2019, visto che la scadenza ordinaria del 30 giugno cade quest’anno di domenica.
Ma ribadiamo: se fatta entro il 1° luglio 2019, e comunque successivamente al 31 gennaio 2019, la validità dell’istanza di esenzione coprirà soltanto il semestre dall’1 luglio al 31 dicembre 2019, visto che i termini per trasmettere l’istanza relativa all’intero anno scadevano appunto il 31 gennaio (si veda la news che avevamo pubblicato al tempo). È implicito quindi che la richiesta, a prescindere dalla data di presentazione, abbia un’efficacia limitata all’anno o al semestre, e che andrà ripresentata anche per l’anno successivo se continueranno a ricorrerne i presupposti. Qualunque domanda, allora, presentata dal 2 luglio 2019 in poi avrà valenza solo per il 2020.
Abbiamo detto “istanza di esenzione”, ma in pratica si tratta di un’autocertificazione con cui il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di non possedere apparecchi adatti alla ricezione televisiva nella propria abitazione principale, “ossia – come specifica l’Agenzia delle Entrate su FiscoOggi.it – un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione del ministero dello Sviluppo Economico (nota del 20 aprile 2016 del MISE). La legge specifica che tablet e smartphone non rientrano nella casistica e non devono pagare il canone tv”.
Tale autocertificazione di non-possesso va dunque effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione disponibile online sui siti internet della stessa Agenzia o della Rai. I contribuenti possono inviarlo direttamente utilizzando – se ne sono forniti – le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia oppure, in alternativa, avvalendosi di un intermediario fiscale di fiducia che effettui l’invio per conto del richiedente (cerca lo sportello CAF ACLI più vicino).
Se invece non si volesse procedere per questi canali, la dichiarazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it oppure, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio canone tv (ex Sat) Casella postale 22 – 10121 Torino.