Spese mediche: detrazione a tutto campo sulla nuova guida
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida sulla detraibilità delle spese sanitarie e l’ha resa disponibile online. La nuova versione tornerà quindi utile a tutti quelli che devono ancora decidersi a radunare fatture e scontrini medici del 2018 e a fare la dichiarazione, specialmente se consideriamo che i righi delle spese mediche sono senza dubbio – per netto distacco – quelli più compilati.
Per il Modello 730 i tempi scadono il 23 luglio, dopodiché si entrerà nella fase del Modello REDDITI che andrà avanti sino al 31 ottobre, ma senza poter contare su quei vantaggi pratici garantiti dal 730 su cui ci siamo soffermati in una news di qualche giorno fa. Passando dal CAF la documentazione delle spese è fondamentale, visto che il CAF è tenuto a certificare la corretta detraibilità di ogni importo che rientra nell’area del cosiddetto “visto di conformità” (in pratica una certificazione di qualità fiscale).
Ci sono quindi alcuni passaggi della guida che vale la pena porre in rilievo. Primo fra tutti quello dove l’amministrazione ricorda “il principio secondo il quale è possibile riportare nella dichiarazione dei redditi solo le spese rimaste effettivamente a carico di chi le sostiene e nel limite dell’imposta lorda annua. Gli importi eccedenti, infatti, non si possono mai chiedere a rimborso né utilizzare in periodi d’imposta successivi. Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti soltanto dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini cosiddetti parlanti”.
Sembra una banalità, ma in effetti la regola che collega la spesa medica con chi materialmente la effettua, non è poi così scontata fra i non addetti ai lavori. Sono molti infatti quelli convinti di poter beneficiare della detrazione per una spesa che non hanno mai sostenuto solo perché erano i destinatari di una certa prestazione sanitaria. Chi, dunque, pur beneficiando di una prestazione medica, non la paga, perché magari la fattura è stata intestata a qualcun altro, ecco che non potrà detrarre la spesa.
“La detrazione – aggiunge la guida – è riconosciuta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico e, in alcune circostanze, nell’interesse di familiari non a carico, come nel caso delle spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario”. Qui possiamo fare un’ulteriore precisazione: in questo caso, quando si parla di familiare a carico, si fa più che altro riferimento alla condizione generica di essere fiscalmente a carico di qualcuno, anche se non importa poi di chi.
Quindi, ad esempio, se un genitore che non ha il figlio a carico al 50%, perché la detrazione sul carico fiscale è concentrata tutta sul 730 dell’altro genitore, il primo genitore potrà comunque detrarre per sé le spese mediche eventualmente sostenute per il figlio, appunto perché non è necessario che il figlio sia esattamente a carico del medesimo genitore che gli/le ha pagato le spese mediche.
Questo è un punto che viene chiarito anche dalle istruzioni dello stesso Modello 730 quando si legge che per “alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese mediche in favore dei figli affetti da DSA)” si mantiene comunque il diritto alla detrazione o alla deduzione “anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto”.
Come abbiamo detto l’esempio più classico è quello del genitore che non gode della detrazione per figlio a carico (destinata al 100% all’altro genitore) ma che in ogni caso sostiene le spese mediche o della scuola. L’unica accortezza, in questi casi, dovrà essere quella di inserire comunque la persona nel prospetto dei “Familiari a carico”, indicandone il codice fiscale e il numero dei mesi a carico, ma poi di fatto nella casella della detrazione dovrà essere indicata una percentuale pari a zero.
Chiaramente, trattandosi di spese mediche, nonostante vi sia l’odioso “freno” della franchigia in entrata per gli importi che eccedono i 129 euro, la detrazione non prevede un limite massimo di spesa, passato il quale il beneficio andrebbe a cadere. Vi è inoltre la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo se l’ammontare annuo complessivo delle spese dovesse risultare superiore a 15.493,71 euro.
La lista delle voci detraibili è lunghissima e classificabile in sotto-categorie specifiche: dalle visite specialistiche alle prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere, dalle analisi e indagini radioscopiche all’assistenza infermieristica e riabilitativa, dai farmaci e medicinali (anche omeopatici) all’acquisto o al noleggio dei dispositivi medici.
“Alcune di queste spese – scrive l’AdE – si possono portare in detrazione anche senza prescrizione medica (per esempio, le prestazioni specialistiche rese da psicologi, psicoterapeuti, infermieri professionali), mentre altre si possono detrarre solo se accompagnate da idonea prescrizione, dalla quale risulti il collegamento tra prestazione e patologia (per esempio, quelle per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, per le prestazioni chiropratiche e per le cure termali)”.
Inoltre vi sono regole precise per detrarre le spese di acquisto o di noleggio dei dispositivi medici, tra i quali rientrano le “protesi”, a cominciare dalla necessità che la certificazione (scontrino fiscale o fattura) contenga la descrizione del prodotto acquistato e la persona che effettua la spesa; quindi in questi casi non bastano gli scontrini e le fatture con la sola scritta “dispositivo medico” (anche su questo abbiamo pubblicato una news specifica).
Precisazioni importanti, infine, per le spese direttamente inerenti un intervento chirurgico e per l’assistenza specifica. Si considerano spese chirurgiche quelle relative a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. Sono detraibili anche le spese direttamente inerenti l’intervento, come quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, eccetera.
Se le spese collegate a un intervento chirurgico sono certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intero importo pagato, a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa. Se però questo collegamento non dovesse essere evidente, sarebbe necessaria un’attestazione della struttura sanitaria, mediante integrazione dei predetti documenti o di qualche documentazione aggiuntiva.