Irpef: il minor acconto va richiesto entro il 30 settembre
Se il reddito è inferiore, a novembre si potrà pagare un acconto più basso. Il contribuente che si stia accorgendo di percepire nel 2019 meno entrate rispetto ai redditi dichiarati per il 2018 (nel 730/2019), o magari, pur con lo stesso reddito, abbia accumulato nel frattempo oneri e/o spese deducibili/detraibili che dovrebbero far abbassare – in riferimento al 2019 – l’imposta dell’anno precedente (2018 appunto), può chiedere, entro il 30 settembre, di versare un acconto più basso rispetto a quanto riportato nel prospetto di liquidazione 730-3, manifestando in forma scritta la propria volontà al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
Il versamento della seconda (o unica) rata di acconto Irpef, scade di regola il 30 novembre di ogni anno. Quest’anno, però, visto che il 30 cade di sabato, l’adempimento slitta automaticamente a lunedì 2 dicembre (stessa cosa, infatti, sarà per la trasmissione del Modello Redditi, la cui scadenza è stata spostata dal 31 ottobre al 30 novembre). Ricordiamo che per effetto dell’art. 11, comma 18, del D.L. n. 76/2013, l’acconto Irpef sull’anno in corso è oramai dovuto nella misura del 100%.
Ma il 100% di cosa? Il 100% dell’imposta scaturita dall’ultimo 730 elaborato sui redditi dell’anno precedente. In questo caso, quindi, il 730/2019 riferito all’anno 2018. Ora, se l’imposta calcolata risulta pari o inferiore a 52 euro, non è dovuto nessun acconto. Se invece l’imposta è superiore a 52 euro si aprono due strade: o il versamento dell’acconto spalmato in due rate (16 giugno – 30 novembre) oppure in un’unica rata (30 novembre). Il versamento in due rate (rispettivamente del 40 e 60%) si applica se l’imposta riportata nel 730-3 è pari o superiore a 257,52 euro, viceversa il versamento in un’unica rata (100% appunto) si avrà in caso di imposta netta superiore a 52 euro ma inferiore alla soglia di 257,52 euro.
Per la precisione, nel prospetto di liquidazione 730-3 gli importi del secondo o unico acconto di Irpef o Cedolare Secca sono indicati, rispettivamente, ai righi 95 e 101 (115 e 121 per il coniuge dichiarante). Detto questo, se si vuole che la trattenuta non venga effettuata o che venga effettuata in misura minore rispetto a quanto riportato (perché ad esempio, avendo sostenuto molte spese detraibili, si ritiene che le imposte dovute sui redditi 2019 dovrebbero ridursi), è possibile comunicarlo per iscritto al proprio sostituto d’imposta.
Ovviamente, se c’è bisogno di una consulenza, è possibile rivolgersi agli operatori delle sedi CAF ACLI, ma attenzione! Il contribuente che voglia intraprendere la strada del calcolo previsionale, cioè in previsione della futura imposta (il contrario, quindi, del cosiddetto metodo “storico”), deve essere più che sicuro della sua correttezza. Infatti, se al momento della liquidazione dell’imposta annuale dovuta per il 2019 (con la futura dichiarazione dei redditi 730/2020) gli acconti dovessero risultare inferiori a quelli effettivamente dovuti, scatterebbero a posteriori le sanzioni per versamento insufficiente. In ogni caso, prima ancora che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.