Figli a carico: la detrazione conta anche il reddito forfettario
Per capire chi sia il genitore col reddito complessivamente più alto ai fini delle detrazioni sui figli a carico va considerato anche l’eventuale reddito sottoposto a regime forfettario. È quanto emerge dalla Risoluzione AdE n. 69/E del 22 luglio 2019, in risposta all’interpello di un signore, lavoratore dipendente, coniugato a una libera professionista i cui redditi sono appunto tassati col regime forfettario introdotto dalla manovra 2015. L’indicazione torna utile oltretutto in chiave dichiarativa, visto che stiamo entrando nella fase del Modello Redditi, o magari per correggere eventuali errori col 730 integrativo.
Nella sostanza, il problema sollevato da questo contribuente riguardava la corretta destinazione delle detrazioni per figli a carico, che com’è noto non possono essere suddivise con percentuali libere a discrezione dei genitori, secondo la maggior convenienza economica, ma vanno spartite per legge al 50% ciascuno, salvo la decisione (unica alternativa ammessa) di concentrare l’intera detrazione (quindi il 100%) sul genitore col reddito più alto. “Attraverso la previsione di tale accordo – spiega l’Agenzia – il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione di incapienza, poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento”.
È noto, inoltre, che gli importi detraibili in relazione alla presenza di figli, sono stabiliti a priori in base alle diverse casistiche del nucleo. Questo significa che a seconda della fascia di reddito della famiglia e della condizione del figlio, i genitori già sanno che potranno detrarre “tot” dall’imposta lorda. Questo “tot” costituisce in pratica un importo fisso associato alla categoria di nucleo nella quale si colloca la famiglia. Detto ciò, come già accennavamo, la ragione dell’interpello era dovuta al fatto che, essendo la moglie del contribuente una lavoratrice autonoma tassata con regime forfettario, vi era incertezza se ai fini della comparazione dei redditi per capire quale dei due genitori avesse quello più alto, si dovesse o meno contare anche il reddito forfettario della mamma.
In definitiva la risposta dell’Agenzia è stata sì, ma con l’ovvia precisazione che il 100% della detrazione potrebbe essere destinato eventualmente al padre solo nel caso in cui sia il suo reddito quello più alto, comprendendo nella comparazione anche il reddito forfettario della consorte. Altrimenti, se da tale comparazione risultasse che il reddito più alto fosse quello della moglie, il padre avrebbe diritto alla detrazione, ma non oltre la quota ordinaria del 50%. L’altro 50% andrebbe quindi irrimediabilmente perso.
Il motivo è presto detto: il regime forfettario cui la moglie dell’interpellante ha scelto di aderire, non ammette detrazioni né deduzioni, se non quelle legate ai contributi pensionistici versati per legge. In altri termini, essendo già l’imposta forfettaria applicata in misura nettamente agevolata, ciò comporta l’esclusione degli ulteriori benefici che verrebbero dall’applicazione di deduzioni o detrazioni, tra cui appunto quelle per i figli a carico.
D’altra parte però, come scrive l’Agenzia, “il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per essere considerati familiari fiscalmente (…). Analogamente, si ritiene che il reddito determinato ai sensi del comma 64 della legge n. 190 del 2014 (regime forfettario appunto, ndr), al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo”.
Quindi in sostanza: il reddito forfettario rileva per capire se un familiare possa essere o meno considerato a carico, o se un genitore abbia, in assoluto, un reddito più basso o più alto dell’altro ai fini della detrazione per figli a carico, ma al di là di questo non è un reddito che ammette il beneficio della detrazione stessa. In conclusione, rispondendo alla domanda del richiedente, “si ritiene – attesta l’Agenzia – che egli possa fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto alla moglie”.