L’art. 44 istituisce un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una specifica indennità in favore dei lavoratori autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.