Decreto Rilancio, bonus per agricoli, lavoratori dello spettacolo, occasionali
Tra le misure a sostegno di lavoratori e imprese, il Decreto Rilancio conferma quelle a favore di lavoratori autonomi, stagionali, partite Iva e agricoli, già concesse nel Decreto “Cura Italia”, e allarga la platea dei beneficiari anche ai lavoratori intermittenti, occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, tutti gli stagionali – quindi non solo quelli del turismo – e agli addetti del settore domestico.
Le indennità sono previste per il mese di aprile e maggio 2020 e hanno un importo che varia dai 600 ai 1.000 euro, non soggette ad imposizione fiscale.
Potranno accedere a questo tipo di bonus le seguenti categorie:
Lavoratori agricoli
– Operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché possano far valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente
– non siano titolari di pensione
Per questa categoria l’importo verrà erogato per il solo mese di aprile e sarà di 500 euro.
Lavoratori dello spettacolo
– I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 al medesimo Fondo
– che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
Per poter accedere al bonus, gli addetti del settore non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per loro l’importo di 600 euro viene confermato per i mesi di aprile e maggio.
Lavoratori intermittenti occasionali, incaricati delle vendite a domicilio e tutti gli stagionali
– I lavoratori stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 31/01/2020 e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
– I lavoratori intermittenti che abbiano svolto le prestazioni lavorative per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/01/2020.
– I lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/02/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiamo un contratto in essere alla data del 23/02/2020; devono inoltre risultare già iscritti alla data del 23/02/2020 alla Gestione separata Inps con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
– I lavoratori addetti alle vendite a domicilio, con reddito annuo derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23/02/2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Per ottenere l’indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Per loro viene confermato il bonus di 600 euro sia per il mese di aprile che per il mese maggio.
Queste indennità non sono tra esse cumulabili e si integrano con il beneficio del reddito di cittadinanza: coloro che ricevono come reddito di cittadinanza meno dell’indennità, si vedranno integrare il reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità. Sono cumulabili e compatibili con l’indennità Naspi.
La domanda
Il lavoratore che ha già presentato richiesta dell’indennità per il mese di marzo non deve presentare alcuna domanda, il bonus verrà liquidato in maniera automatica dall’INPS. Il lavoratore che non ha fatto alcuna domanda nel mese di marzo, deve invece presentare la domanda telematica all’INPS.
Il Patronato delle ACLI di Roma è pronto per assisterti: