Bonus vacanze: 500 euro sotto la lente dell’ISEE
Una boccata d’ossigeno al settore turistico e al tempo stesso la possibilità per le famiglie di avere un gruzzolo da spendere per l’estate che incombe. Questo in sostanza il “tax credit vacanze” che il Decreto Rilancio 34/2020 (art. 176) ha vincolato, come altre forme di sussidio economico (vedi il Reddito di Emergenza), al calcolo dell’indicatore ISEE, per il cui calcolo ci si può rivolgere ai consulenti CAF ACLI. Per quanto riguarda invece la procedura vera e propria che dovrà essere seguita ai fini del riconoscimento del bonus, servirà un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Inps e il Garante per la privacy.
A scorrere la norma sembra quasi una riproposizione del Bonus Cultura ai 18enni, fatta eccezione per la rilevanza dell’Isee, che per i 500 euro da spendere in libri o altre forme di consumo culturale non è prevista. 500 euro è anche la massima erogazione prevista per il bonus vacanze, che nei casi, però, di nuclei familiari composti da due persone o da una sola persona scenderà rispettivamente a 300 e 150 euro.
Somma che ovviamente sarà spendibile solo nell’ambito dei confini nazionali e che formalmente avrà un unico detentore, cioè il componente del nucleo familiare che di fatto ne risulterà richiedente e beneficiario. Tecnicamente, però, non si tratta di una somma cash precaricata su una carta o bonificata sul conto, ma appunto di un “credito” che il legislatore, sempre considerando il tetto massimo di un valore pari a 500 euro, ha “spacchettato” in due forme applicative: da una parte lo sconto vero e proprio di cui la famiglia godrà sul listino prezzi del servizio turistico acquisito, e dall’altra la successiva applicazione in chiave fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Ma vediamo una cosa per volta iniziando dai paletti economici. Il beneficio è relativo al solo periodo d’imposta 2020 “in favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente (…) non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva”.
Come già abbiamo accennato, l’utilizzo diretto del credito è riservato a “un solo componente per nucleo familiare” nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo; misura che invece scenderà a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Queste poi le condizioni operative previste dal legislatore:
- le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (…) nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
E veniamo infine all’applicazione vera e propria del credito. Non trattandosi appunto di una somma cash, la norma ha previsto un meccanismo in due fasi: in un primo momento, “d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti”, il credito sarà fruito all’80% “sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto”, mentre il restante 20% andrà in detrazione nella dichiarazione dell’anno successivo (quindi 2021 sui redditi 2020).