Modello Eas: modifiche da comunicare entro il 30 giugno
Sono gli ultimi giorni a disposizione degli enti associativi (associazioni politiche, religiose, sindacali, assistenziali, culturali, ecc) per indicare all’Agenzia delle Entrate, mediante la presentazione del Modello Eas, le modifiche intervenute nel corso del 2019 su dati e notizie rilevanti ai fini fiscali in precedenza già comunicati.
In situazioni normali il termine di presentazione sarebbe scaduto come ogni anno il 31 marzo, ma a causa dell’emergenza Covid è stato fatto slittare al 30 giugno.
L’adempimento, però – ribadiamo -, deve essere rispettato soltanto se si tratta di comunicazioni relative a variazioni determinanti per la fruizione delle agevolazioni fiscali concesse agli enti interessati. L’obiettivo primario, in parole povere, è quello di contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche. Di conseguenza, non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
- i messaggi pubblicitari
- l’ammontare medio delle entrate complessive
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
- l’ammontare di erogazioni liberali ricevute
- l’ammontare di contributi pubblici ricevuti
- il numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica e può essere eseguita direttamente dal contribuente (attraverso Fisconline o Entratel) oppure affidandosi a un intermediario abilitato come CAF ACLI (è dunque possibile fissare un appuntamento nelle nostre sedi).
In quest’ultimo caso, l’intermediario è tenuto a rilasciare al richiedente, nel momento in cui riceve il modello o assume l’incarico alla sua predisposizione, l’impegno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati in esso contenuti. L’intermediario, inoltre, è tenuto a rilasciare al contribuente una copia del modello i cui dati sono stati trasmessi, insieme a una copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta presentazione.
L’associazione che non dovesse rispettare la scadenza del 30 giugno potrà comunque regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento), presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo “8114” (cd remissione in bonis).