Decreto Rilancio; Bonus Bici come è strutturato?
Nel frullatore di bonus e aiuti anti-Covid è spuntato anche il credito per incentivare il trasporto sostenibile. A introdurlo l’articolo 229 del Decreto Rilancio, nel disporre un “bonus mobilità”, già noto come “bonus bici”, pari al 60% della spesa sostenuta a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (e comunque in misura non superiore a 500 euro), “per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (…), ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”.
È chiaro che l’etichetta di “bonus bici” è abbastanza restrittiva, considerando appunto che il legislatore fa rientrare nel ventaglio degli acquisti papabili di agevolazione tutti quei mezzi – anche usati – appartenenti all’area della “mobilità personale” come le handbike o i mezzi regolati ai sensi dell’articolo 33-bis del Dl 162/2019, ovvero monopattini, hoverboard e segway o altri mezzi analoghi purché “a propulsione prevalentemente elettrica”.
Va inoltre chiarito che il decreto, pur stabilendo un sconto sull’acquisto pari al 60% del prezzo, ha inoltre previsto che il beneficio sia comunque applicato in misura non superiore a 500 euro: quindi se il 60% del prezzo di acquisto fosse superiore alla franchigia di 500 euro (tetto massimo in termini assoluti), ecco che la quota eccedente di sconto andrebbe persa. Il buono infine può essere richiesto una sola volta, per un unico acquisto (il mezzo di trasporto) e non può essere utilizzato per comprare accessori come caschi, batterie, catene, lucchetti, eccetera.
Vediamo allora nel dettaglio com’è stato strutturato il beneficio. Non vi sono anzitutto requisiti economici, come soglie Isee o reddituali. La possibilità quindi di beneficiarne è legata esclusivamente al luogo di residenza. Possono infatti richiederlo i cittadini maggiorenni che hanno la propria residenza:
- nei capoluoghi di Regione o di Provincia (anche se con meno di 50mila abitanti);
- nei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti;
- nei Comuni delle 14 Città metropolitane (anche al di sotto dei 50mila abitanti), ovvero: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia (per essere sicuri che il proprio Comune di residenza rientri all’interno di un’area metropolitana è possibile consultare i relativi siti istituzionali ufficiali, mentre per verificarne la dimensione si deve fare riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019).
Come per il Bonus Vacanze è previsto il rilascio di un’app con la quale sarà possibile usufruire direttamente dello sconto presso i rivenditori aderenti fino al 31 dicembre 2020. Resta inteso che per accedere all’applicazione sarà necessario dotarsi delle credenziali Spid. Fino a quel momento però, cioè fin quando l’app non sarà resa disponibile, per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020, lo sconto sarà applicato a posteriori, purché il rivenditore abbia rilasciato la fattura.
Di conseguenza, in questa prima fase, il cittadino – presso qualsiasi rivenditore, anche online – dovrà pagare per intero l’acquisto conservando la fattura, e solo dopo, scaricando l’app, potrà recuperare il 60% della spesa inviando un’istanza di rimborso con la fattura in allegato. Se invece non si vuole anticipare l’intero importo dell’acquisto, occorrerà appunto aspettare l’uscita dell’app. Da quel giorno sarà dunque possibile collegarsi e indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che si intende acquistare, ottenendo così il buono spesa digitale che dovrà poi essere consegnato entro 30 giorni dalla relativa generazione ai fornitori aderenti, i quali faranno pagare al cittadino solo il 40% del prezzo di acquisto, ricevendo poi in un secondo momento il restante 60% a titolo di rimborso.
FONTE: CAF ACLI