Versamenti fiscali scadenza 20 luglio per forfettari e ISA
Il 20 luglio andrà chiusa la partita dei versamenti fiscali che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno, ma che appunto, per effetto del Dpcm 27 giugno 2020, sono “scalati” alla data del 20 luglio principalmente per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Viene rinviato, di conseguenza, al 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio. Nello specifico parliamo delle “imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, l’Iva connessa agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, l’Irap e le altre imposte che seguono le scadenze delle imposte sui redditi”.
L’allungamento dei tempi era stato comunque già preannunciato il 22 giugno, prima ancora della pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale, da un comunicato del MEF che anticipava infatti, in considerazione “dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari”, la proroga – dal 30 giugno al 20 luglio – del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, “per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario”.
Per l’esattezza il differimento, come poi ha specificato il Dpcm, tocca in primis “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale” ma che in più “dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”. Di seguito però vengono menzionati, come soggetti ugualmente beneficiari della proroga, anche gli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti:
- che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile;
- i forfetari
- i componenti delle società, associazioni e imprese appartenenti alle ipotesi previste dagli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.
Restava invece invariato al 30 giugno il termine di pagamento per i in relazione alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto, e per i contribuenti che, pur soggetti agli indici di affidabilità, hanno comunque dichiarato ricavi superiori a quelli previsti dagli indici medesimi.