Bonus Vacanze; 10 domande, 10 risposte
1. Bonus Vacanze: che cos’è?
Introdotto dal Dl 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) allo scopo di sostenere il settore turistico italiano nell’estate del Covid, il Bonus Vacanze è un credito “utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva”. Come specifica l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/E del 3 luglio 2020, sono inclusi nei servizi pagabili tramite il bonus anche quelli balneari, ma solo se forniti nell’ambito della stessa struttura alberghiera dove alloggia il nucleo beneficiario del credito.
2. Bonus Vacanze: chi ne ha diritto?
Possono usufruire del Bonus Vacanze per il periodo d’imposta 2020 (dal 1° luglio al 31 dicembre) i nuclei familiari con ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro. L’ISEE viene calcolato sulla base dei redditi/patrimoni del nucleo risalenti a due anni prima e dichiarati in un’apposita DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per la cui compilazione/elaborazione ci si può rivolgere, previo appuntamento, agli esperti CAF ACLI: chiamando il nostro Contact Center al numero 02.800.22.800; consultando la pagina Sedi per conoscere gli indirizzi e i recapiti specifici delle sedi più vicine;
prenotando online direttamente dall’area riservata myCAF; usufruendo, sempre attraverso l’area riservata myCAF, del servizio IL MIO CAF ONLINE che permette di avere assistenza a distanza.
3. Bonus Vacanze: a quanto ammonta il credito?
Il credito viene attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:
500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.
4. Bonus Vacanze: chi lo può utilizzare?
Il presupposto di base è che il credito è “one shot”, cioè spendibile in un solo viaggio e presso una sola struttura turistica. Detto questo, secondo le indicazioni tecniche dell’AdE, il bonus “è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare (per sé stesso o anche per altri componenti, ndr). Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici”. Tradotto: da un punto di vista meramente formale, il credito ha un unico detentore, cioè il componente del nucleo familiare che ne risulta richiedente, anche se di fatto potrebbe essere il nucleo intero, o solo una parte, a beneficiarne, in quanto ospite della struttura ricettiva aderente. Oltretutto non è nemmeno necessario che nella struttura sia presente il soggetto che lo ha richiesto”. Cioè per esempio: un bonus pari a 500 euro spettante a un nucleo di quattro persone, A, B, C e D, potrebbe essere speso per la permanenza dei soli componenti B, C e D in assenza di A, sebbene risulti proprio A come soggetto richiedente.
5. Bonus Vacanze: dove si può utilizzare?
In termini generali il bonus è utilizzabile presso servizi offerti sul territorio nazionale dalle «imprese turistico ricettive», dagli «agriturismo» e dai «bed & breakfast» in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. È necessario in ogni caso che la struttura scelta dal nucleo per trascorrere la villeggiatura sia aderente all’iniziativa del Bonus Vacanze, cioè che sia disposta a riconoscere lo sconto spettante ai sensi del regolamento. A titolo esemplificativo l’Agenzia stila la seguente lista di tipologie di strutture idonee per l’applicazione del bonus:
alberghi;
resort;
motel;
aparthotel (hotel & residence);
pensioni;
hotel attrezzati per ospitare conferenze;
villaggi turistici;
ostelli della gioventù;
rifugi di montagna;
colonie marine e montane;
affittacamere per brevi soggiorni;
case ed appartamenti per vacanze;
bed & breakfast;
residence;
chalet;
villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
cottage senza servizi di pulizia;
alloggi connessi alle aziende agricole.
6. Bonus Vacanze: che requisiti servono?
Il bonus è riconosciuto alle seguenti condizioni: l’importo deve essere utilizzato in unica soluzione per il servizio o più servizi resi da un singolo fornitore senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il credito potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti;il totale del corrispettivo deve essere documentato da «fattura elettronica o documento commerciale» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito (anche se non presente nella struttura, ndr); il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
7. Bonus Vacanze: come si accede?
Oltre a farsi calcolare l’ISEE, l’altro passo fondamentale da compiere è la richiesta di almeno uno fra questi elementi:
lo SPID, cioè il Sistema pubblico di identità digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione; la CIE, la nuova Carta di identità elettronica a cui viene associato un PIN di 8 cifre che permette anch’esso di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Infine, l’ultimo passo sarà l’installazione su un dispositivo mobile dell’app ufficiale denominata IO. In pratica l’app fornirà un codice univoco che andrà comunicato alla struttura al momento del pagamento, quindi l’albergatore, tramite quel codice, verificherà in tempo reale lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto spettante.
8. Bonus Vacanze: come viene applicato?
L’agevolazione di fatto consiste in un credito pari all’80% di uno degli importi spettanti riportati alla terza faq, applicato sotto forma di sconto sul pagamento del soggiorno, e per la quota restante del 20% sotto forma di detrazione dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa all’anno d’imposta 2020. Qualora però il conto della struttura fosse inferiore al bonus spettante, lo sconto e la detrazione (80% e 20%) sarebbero a quel punto commisurati al corrispettivo stesso, quindi la quota residua del bonus potenziale non sarebbe più utilizzabile.
Esempio 1
Famiglia di 4 persone beneficiaria di un bonus potenziale pari a 500 euro
Conto presentato dalla struttura pari a 1.000 euro
Sconto in fattura pari a 400 euro (80% del bonus)
Pagamento effettivo alla struttura pari a 600 euro
Detrazione finale pari a 100 euro (quota residua del 20% del bonus) nella dichiarazione 2021 del membro titolare.
Esempio 2
Famiglia di 2 persone beneficiaria di un bonus potenziale pari a 300 euro
Conto presentato dalla struttura pari a 250 euro
Sconto in fattura pari a 200 euro (80% non del bonus potenziale, ma del conto effettivo perché inferiore al bonus)
Pagamento effettivo alla struttura pari a 50 euro
Detrazione finale pari a 50 euro (quota residua del 20% non del bonus potenziale, ma del conto effettivo) nella dichiarazione 2021 del membro titolare.
9. Bonus Vacanze: come viene rimborsato il fornitore?
Lo sconto che il fornitore del servizio applica alla famiglia beneficiaria del bonus, gli verrà poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta. Tale credito sarà utilizzabile in compensazione, già a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, mediante Modello F24 da presentare esclusivamente in via telematica col codice tributo 6915. In caso di necessità ci si può avvalere delle sedi CAF ACLI, abilitate alla trasmissione. In alternativa il fornitore potrà cedere il credito a terzi (vai alla faq 10).
10. Bonus Vacanze: il fornitore può cedere il credito?
Sì. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso l’apposita piattaforma disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.