Superbonus 110% con vista sul risparmio energetico
Ma il Superbonus al 110% si può applicare su tutti i lavori? Se ad esempio cambio gli infissi di casa, ne ho diritto? Domande come queste sono comprensibilmente all’ordine del giorno, quindi cerchiamo di chiarire qual è il campo d’azione della super detrazione che di fatto azzera il costo dei lavori e, anzi, “regala” anche qualcosa di più al contribuente. Allora: il Superbonus purtroppo non è un jolly che ci si può giocare con qualunque intervento venga effettuato. Se si legge la guida pratica dell’Agenzia, si vedrà che alla base della sua applicazione vi è una rigida distinzione fra due tipologie di lavori:
- interventi “trainanti”;
- interventi “trainati”.
Soltanto i primi (vedremo adesso quali) garantiscono l’accesso diretto alla detrazione del 110% spalmata in cinque rate annuali di pari importo anziché nelle canoniche dieci dei bonus 50/65%. I secondi invece (cosiddetti “trainati”) possono dare sì diritto al 110%, ma – attenzione – solo se “eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (trainanti, ndr)”.
Già questo, dunque, ci aiuta a delimitare il raggio d’azione del bonus.
INTERVENTI “TRAINANTI”
Vediamo adesso nel dettaglio cosa rientra sotto la denominazione di interventi “trainanti”.
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Per questi lavori il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
- site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Si tratta di interventi, scrive la guida AdE, “di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza U espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013”.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Su questi la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Si tratta di interventi condominiali (parti comuni) di “sostituzione degli impianti esistenti con altri impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento – nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili – e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento, come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011
- collettori solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare. Nel caso specifico delle unità facenti parte di edifici plurifamiliari, queste devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si tratta in sostanza “dei medesimi interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate di alcuni Comuni (solo quelli non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE), dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente n. 186 del 7 novembre 2017”.
Interventi antisismici
Per quanto riguarda invece quest’ultima categoria “trainante”, il discorso è abbastanza semplice perché si tratta né più né meno degli stessi identici lavori di messa in sicurezza antisismica per i quali viene di fatto innalzata la detrazione ordinaria del 75 o 85% (a seconda dell’entità del passaggio da una classe di rischio all’altra) alla super aliquota del 110%.
INTERVENTI “TRAINATI”
Detto questo, come accennavamo, il Superbonus può essere applicato anche in presenza di lavori “trainati”, a patto comunque di abbinarli (salvo casi particolari) con uno o più lavori appartenenti alle suddette quattro macro-tipologie “trainanti”. La guida AdE fa rientrare nella categoria dei “trainati”.
- tutto il comparto degli interventi di efficientamento energetico, su cui normalmente si applica il bonus 65%;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
L’unica deroga a questo discrimine, cioè l’unico caso in cui un intervento “trainato” potrebbe da solo far scattare il diritto al Superbonus, anche se effettuato senza interventi “trainanti”, è quello in cui l’esistenza di eventuali tutele culturali, paesaggistiche, urbanistiche o ambientali, impedisca sull’immobile la realizzazione dei medesimi interventi “trainanti”.