Bonus Nido entro 31 dicembre
Nei giorni scorsi, in occasione del rientro a scuola, l’Inps ha ricordato dell’opportunità per le famiglie con bimbi piccoli di accedere al Bonus Nido, le cui domande relative al 2020 potranno essere presentate entro il 31 dicembre. Di tempo, insomma, ce n’è ancora a disposizione; è però altrettanto vero che il Bonus Nido è un tipo di prestazione che va a esaurimento fondi, quindi significa che per alcune domande pur presentate entro la data del 31 dicembre 2020, ma tardive rispetto alla disponibilità dei fondi stessi, che nel frattempo potrebbero essersi esauriti, potrebbe non essere possibile sbloccare l’erogazione, a meno che non spuntasse in extremis la disponibilità di altre risorse da poter destinare a coloro che saranno rimasti fuori dal plafond.
Passo decisivo ma non fondamentale per ottenere l’assegno (il perché lo vediamo più avanti) è la presentazione di un Isee valido, per il cui calcolo gli esperti di CAF ACLI sono pronti a fornire assistenza presso una sede locale oppure online tramite l’area riservata myCAF. Cerchiamo allora di fare il punto. Il bonus esiste dal 1° gennaio 2016 e fino al 2018 è stato erogato fino a un massimo di 1.000 euro annui “per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche”. Poi a decorrere dal 2020 (Legge di Bilancio 160/2019) la somma annua è stata innalzata fino a 3.000 euro, differenziandola però “sulla base dell’Isee minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione”, fermo restando che in assenza di Isee si avrebbe comunque diritto all’assegno minimo pari a 1.500 euro l’anno.
Ecco perché affermavamo che l’Isee può essere decisivo ma non fondamentale ai fini della richiesta: col nuovo regolamento, infatti, l’assegno viene erogato a prescindere dall’indicatore economico, ma la presenza di quest’ultimo potrebbe dar diritto a un assegno più sostanzioso in base agli scaglioni previsti dalla manovra 2020, che andiamo subito a vedere:
- con un Isee minorenni fino a 25.000 euro l’assegno annuo sarebbe pari a 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità);
- con un Isee minorenni, invece, da 25.001 fino a 40.000 euro si avrebbe diritto a un assegno annuo pari a 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità);
- infine un Isee minorenni superiore a 40.000 euro bloccherebbe il bonus alla sua formula minima, la stessa cui si avrebbe diritto facendo domanda senza essere in possesso dell’Isee, ovvero un assegno annuo di 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
Chiariamo inoltre che i suddetti importi sono validi tanto per la frequenza diretta degli asili nido, quanto per le forme di supporto richieste dal genitore presso l’abitazione, laddove ci fosse un attestato rilasciato dal pediatra che attesti “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Il regolamento prevede in ogni caso altri requisiti di natura extra economica che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (da presentare tramite Inps o Patronato):
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea;
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Appurato quindi il diritto all’assegno, l’Inps provvederebbe così alla sua corresponsione “nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente con la domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban)”.