Reddito di Emergenza: domanda mensilità aggiuntiva entro il 15 ottobre
Mancano ancora pochi giorni per poter richiedere la mensilità aggiuntiva del Reddito di Emergenza, introdotta con il Decreto-Legge “Agosto”: la domanda online deve essere inviata entro il 15 ottobre.
Cos’è il Reddito di Emergenza “REm” ?
Il REM è una prestazione straordinaria di sostegno al reddito, di importo variabile, introdotta per aiutare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.
Negli scorsi mesi circa 600 mila famiglie hanno ricevuto la prestazione economica da parte dell’INPS.
La mensilità aggiuntiva del REm
Il cosiddetto “Decreto Agosto” ha previsto la possibilità di richiedere una mensilità aggiuntiva del REm, sia per le famiglie che non hanno beneficiato in precedenza della prestazione, sia per quelle che hanno riscosso il REm negli scorsi mesi (quest’ultimi devono comunque presentare la domanda).
Requisiti per la mensilità aggiuntiva del REm
– Residenza: è richiesta la residenza in Italia del richiedente, senza vincoli di durata minima della stessa
– Requisiti economici: per determinare il diritto al REm e l’importo della prestazione, viene considerata la situazione economica del nucleo familiare – attestata dall’ISEE riferita al mese di maggio 2020 – che deve essere inferiore a 15.000 euro (incrementata di 5.000 per ogni componente oltre al richiedente per un massimo di 20.000 euro).
Nella tabella seguente riportiamo alcuni esempi:
Il REM è incompatibile con le indennità COVID-19 già concesse alle seguenti categorie:
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani, commercianti e coltivatori diretti;
– liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
–lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
– lavoratori settore agricolo;
– lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori domestici;
– lavoratori marittimi;
– lavoratori dello sport.
Il REm è inoltre incompatibile con il Reddito o la Pensione di Cittadinanza e con tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale, e quelle non pensionistiche come le prestazioni economiche legate all’invalidità civile.
Domanda mensilità aggiuntiva REm
La domanda può essere presentata in via telematica all’INPS, entro e non oltre il 15 ottobre 2020. Non aspettare, rivolgiti subito agli sportelli del Patronato ACLI, i nostri operatori sono a disposizione per la presentazione della domanda. Trova la sede del Patronato ACLI più vicina e prenota un appuntamento!