Riscossioni e notifiche, in standby fino al 31 dicembre
Dalla sera alla mattina. Tanto si può dire sia durata la ripresa delle attività di riscossione: nemmeno il tempo di farla ripartire il 15 ottobre, per poi nuovamente sospenderla fino al 31 dicembre 2020. Lo prevede il Dl n. 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre. Tra le principali misure varate dal provvedimento, per agevolare cittadini ed imprese nella difficile situazione epidemiologica, emerge, quindi, il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle che il precedente Decreto Agosto aveva appunto delimitato fino al 15 ottobre 2020, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata. Ma il progressivo aggravarsi del contagio in questi ultimi giorni ha reso necessario lo spostamento della “zona franca” fino a fine anno (per il momento).
Ecco quindi nel dettaglio, come riportati dalla redazione di Fiscooggi.it (sito informativo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate) i chiarimenti essenziali relativi alle “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” contenute nel Dl 129/2020 appena emanato.
Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi
Il Dl n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020) e nei successivi dl “Rilancio” (Dl n. 34/2020) e “Agosto” (Dl n. 104/2020). È stata quindi disposta/rinnovata la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione a partire dall’8 marzo 2020. I pagamenti dovranno essere quindi effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, cioè entro il 31 gennaio 2021.
Stop a notifiche e pignoramenti
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non dovranno quindi essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
Rateizzazioni, decadenza a 10 rate
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (ad esempio Rottamazione-ter o Saldo e stralcio), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Dl n. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Rottamazione e Saldo e stralcio”
Il Dl n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, già oggetto di modifica normativa con il Dl n. 34/2020. Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
Crediti Pa, pagamenti senza verifiche
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.