Tutto su Decreto Ristori e Ristori Bis: misure, beneficiari e come fare per accedere ai contributi
I decreti in materia di ristori: il quadro delle nuove misure
Come anticipato in una precedente nota, nella Gazzetta ufficiale del 9 novembre è stato pubblicato un nuovo decreto, c.d. “Ristori bis” (n. 149/2020) che, da un lato, estende alle categorie interessate dalle restrizioni stabilite dal Governo nell’ultimo Dpcm (3 novembre 2020) le misure straordinarie adottate con il precedente decreto “Ristori” (n. 137/2020), dall’altro introduce alcune novità di significativo interesse per il mondo del Terzo settore.
Di seguito, si propone un’analisi dettagliata delle misure contenute in entrambi i richiamati decreti, al fine di fornire un quadro completo di tutte le previsioni applicabili alle realtà associative Acli.
- 1TERZO SETTORE E MISURE DI INTERESSE INDIRETTO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
DI COSA SI TRATTA: l’art. 1 del decreto Ristori prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno delle categorie più colpite dalle nuove restrizioni di cui al Dpcm del 24 ottobre 2020 e il cui importo varia a seconda del settore di attività esercizio.BENEFICIARI: il contributo è previsto in favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 abbiano la partita Iva attiva e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco riportati nell’allegato 1 al decreto.
Rientrano, dunque, tra i destinatari della misura, anche i circoli con partita Iva che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa delle disposizioni del dpcm, se i codici ATECO di identificazione ricadono tra quelli elencati. In particolare, si segnala, che tra i codici interessati ci sono quelli più ricorrentemente usati dai circoli affiliati, come ad esempio: attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 94.99.20) e attività di altre organizzazione associative nca (94.99.90).IMPORTO: per determinare l’indennizzo occorre calcolare la differenza tra i ricavi (commerciali), rispettivamente, del mese di aprile 2020 ed aprile 2019 (v. sotto, in NOTE); il contributo spetta nella misura:
a. del 40 per cento del calo subito, se i ricavi commerciali annui 2019 sono stati non superiori a 400 mila euro;
b. del 30 per cento del calo subito, se i ricavi commerciali annui 2019 sono stati superiori a 400 mila euro, ma non superiori a 1 milione di euro. L’indennizzo minimo previsto per gli enti è di 2mila euro. Il massimale è invece di 150 mila euro.COSA FARE PER ACCEDERE: L’erogazione del contributo è prevista in due modalità distinte a seconda che il richiedente abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al richiamato art. 25 del decreto rilancio.
Nel primo caso, il beneficio è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Nella seconda ipotesi, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza telematica su modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno scorso.NOTE: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato citati, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019.
Possono essere individuati ulteriori codici ATECO rispetto a quelli individuati nell’allegato al decreto e purchè si tratti di settori direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 24 ottobre 2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ETS
DI COSA SI TRATTA: l’art 15 del decreto Ristori bis istituisce un Fondo Straordinario per fronteggiare la crisi economica degli ETS.BENEFICIARI: Aps, Odv e Onlus iscritte nei relativi Registri di settore.
IMPORTO: La dotazione del Fondo è fissata in 70 milioni di Euro e le risorse saranno erogabili da gennaio 2021.
COSA FARE PER ACCEDERE: Il Fondo sarà ripartito tra le Regioni e le Province autonome secondo criteri che saranno stabiliti con un successivo decreto del MLPS, di concerto con il MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
NOTE: Il contributo erogato attraverso il Fondo non potrà essere cumulato con i contributi a fondo perduto già previsti nel Decreto “Ristori” (v. sopra).SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
DI COSA SI TRATTA: l’art. 13 del decreto Ristori stabilisce la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco indicati nella tabella allegata al decreto.DESTINATARI: Rientrano tra i destinatari della misura anche le attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 949920) e quelle di altre organizzazione associativi nca (949990).
TERMINE: la sospensione opera per i contributi dovuti per il mese di novembre 2020. I pagamenti dei contributi e premi sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021; potranno, tuttavia, essere rateizzati fino a un massimo di 4 rate, di cui la prima in scadenza alla predetta data del 16 marzo. NOTE: Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI
DI COSA SI TRATTA: l’art. 7 del decreto Ristori bis prevede la sospensione dei termini in scadenza nel mese di novembre 2020 in materia di versamenti relativi alle ritenute alla fonte e all’IVA.DESTINATARI: i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm del 3 novembre 2020 aventi sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, gli esercenti attività di ristorazione che hanno sede nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zona arancione e zona rossa) e i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto Ristori bis o che esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator con sede nelle zone rosse. Il riferimento alle attività economiche lascia qualche perplessità circa l’estensione del dispositivo anche alle associazioni prive di partita Iva (quindi, con riguardo al versamento delle ritenute). La circostanza che tali attività rientrino, tuttavia, a pieno titolo tra quelle sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 e, nondimeno, ragioni di equità, portano ad apprezzare come ragionevole l’applicazione della misura a tutti gli interessati, a prescindere dalla titolarità di soggettività Iva. Sul punto, in ogni caso, occorrerà confrontarsi con le indicazioni ministeriali. NOTE: i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU
DI COSA SI TRATTA: l’art 9 del decreto Ristori prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nell’allegato 1 al decreto.DESTINATARI: Rientrano tra i destinatari della misura anche le attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 949920) e quelle di altre organizzazione associativi nca (949990), a condizione che non vi sia divaricazione tra proprietà ed attività (i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate).
PROROGA DEL TERMINE PER A PRESENTAZIONE DEL 770
DI COSA SI TRATTA: l’art. 10 del decreto Ristori dispone la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, relativa all’anno di imposta 2019, alla data del 10 dicembre p.v.CANONI DI LOCAZIONE
DI COSA SI TRATTA: l’art. 8 del decreto Ristori conferma la misura, originariamente prevista dall’art. 28 del d.l. rilancio, della concessione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.DESTINATARI: Le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui allegato 1 al decreto. Appaiono interessati i circoli dotati di partita Iva mentre sembrerebbero esclusi quelli che non svolgono attività di impresa. Sul punto è necessario attendere le indicazioni ministeriali, posto che la norma si presta ad una interpretazione restrittiva.
TERMINE: il beneficio riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
NOTE: il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
FINANZIAMENTO CAF
DI COSA SI TRATTA: l’art, 16 del Decreto Ristori bis autorizza la spesa di 5 milioni di Euro, per l’anno 2020, da trasferire all’Inps, per il finanziamento dei CAF, al fine di agevolare i servizi di assistenza, ai medesimi centri affidati, nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE. - 2MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE
DI COSA SI TRATTA: l’art. 13 del decreto Ristori dispone la proroga di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza Covid-19.BENEFICIARI: i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid- 19 e ai quali sia già stato interamente autorizzato, ai sensi del d.l agosto, il trattamento per il periodo di 9 settimane, nonché i datori di lavoro le cui attività siano state oggetto di chiusura o limitazione ex Dpcm 24 ottobre 2020.
TERMINE: 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre.
L’art. 12 del decreto Ristori bis ha prorogato al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, secondo la disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.COSA FARE PER ACCEDERE : le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. (in fase di prima applicazione, il richiamato termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in sede di prima applicazione, detti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame, se tale ultima data è posteriore a quella suddetta).
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente NOTE: per accedere al beneficio è prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita unicamente per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle restrizioni. In relazione a tale ultimo aspetto, si segnala, in chiave critica, che i datori di lavoro enti non commerciali – che svolgono solo attività non commerciale – non hanno un fatturato ma delle semplici entrate. Il tema è stato rappresentato anche nella recente audizione parlamentare, al fine di sollecitare opportune iniziative legislative in chiave emendativa.CONGEDO STRAORDINARIO
DI COSA SI TRATTA: l’art. 13, comma 1 del decreto Ristori bis attribuisce ai genitori-lavoratori dipendenti i cui figli abbiano sospeso l’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione.DESTINATARI: la facoltà di astensione dal lavoro è riconosciuta, alternativamente, ai genitori lavoratori dipendenti di alunni delle suddette scuole – limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto (zona rossa) – che non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
NOTE: Il beneficio è previsto anche in favore dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
I periodi di congedo fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.INDENNITÀ
DI COSA SI TRATTA: l’art. 13, comma 2 del decreto Ristori bis riconosce per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 della medesima previsione (v. sopra), in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.BONUS BABY SITTING
DI COSA SI TRATTA: l’art. 14 del decreto Ristori bis riconosce uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa).DESTINATARI: il beneficio è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori dipendenti di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata Inps o alle gestioni speciali dell’Ago e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
TERMINE: il bonus può essere fruito a decorrere dall’entrata in vigore del decreto Ristori bis (9 novembre 2020) per le prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.
IMPORTO: 1000 Euro complessivi.
COSA FARE PER ACCEDERE: Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.
NOTE: il beneficio è previsto anche in favore dei genitori afffidatari e dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
La fruizione del beneficio in esame è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1, comma 355, legge n. 232/2016 e successive modificazioni.REDDITO DI EMERGENZA
DI COSA SI TRATTA: l’art. 14 del decreto Ristori riconosce due ulteriori quote del reddito di emergenza ai nuclei familiari che, in virtù delle previsioni del precedente d.l. agosto, ne abbiano già beneficiato per il mese di settembre, nonché ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei requisiti reddituali individuati nel medesimo articolo.TERMINE: mese di novembre e di dicembre 2020.
COSA FARE PER ACCEDERE: nei confronti dei nuclei familiari già beneficiari della terza mensilità (c.d. REm 2 imputato al mese di settembre o di ottobre a seconda del mese di presentazione della domanda), le due nuove mensilità saranno riconosciute d’ufficio da parte dell’Inps, senza necessità di domanda. Per quanto riguarda i nuclei familiari non beneficiari della predetta terza mensilità, le ulteriori due nuove mensilità di novembre e dicembre verranno riconosciute solo a seguito di domanda. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020 utilizzando il modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità dallo stesso stabilite.
- 3MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA
DI COSA SI TRATTA: l’art. 5 del decreto Ristori prevede un incremento dei fondi già istituti nell’ambito dei provvedimenti emergenziali varati dal governo negli ultimi mesi per sostenere, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, i settori dello spettacolo, le agenzie di viaggio e i tour operator.
- 4MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO
FONDO
DI COSA SI TRATTA: l’art. 3 del decreto Ristori ha istituito un Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’art. 30 del decreto Ristori bis ha disposto l’accorpamento di tale Fondo con quello precedentemente istituito, agli stessi fini, dal decreto “Rilancio”, dando pertanto vita a un Fondo Unico.DESTINATARI: associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive.
IMPORTO: il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020
INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO
DI COSA SI TRATTA: l’art. 17 del decreto Ristori riconosce un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dal decreto Cura Italia.
L’art. 29 del Decreto Ristori bis ha previsto un incremento delle risorse destinate all’erogazione di tale indennità, precisando, al contempo, che ai fini della concessione del beneficio, si considerano cessati tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.TERMINE: l’indennità è prevista per il mese di novembre 2020.
IMPORTO: 800 euro