Bonus Vacanze prorogato fino al 30 giugno 2021
Ufficiale la proroga del Bonus Vacanze al 30 giugno 2021. Con praticamente tutta Italia tra l’arancione e il rosso, ripiombata nell’incubo Covid, era logico che la durata del “voucher” turistico per incentivare uno tra i settori commerciali più penalizzati dalla pandemia venisse ampliata rispetto alla scadenza originaria prevista per il 31 dicembre 2020. Il provvedimento era nell’aria da settimane, da quando la seconda ondata di contagi aveva preso piede. Si era pensato inizialmente di inserirlo nel DDL Bilancio 2021, poi però ci ha pensato il Dl Ristori 137/2020 a prolungarne la validità fino a tutto giugno.
Detto questo la procedura non cambia: va scaricata l’app ufficiale denominata IO, e in più occorrono Spid e ISEE (per quest’ultimo ci si può rivolgere a un intermediario come CAF ACLI.
Facciamo allora un riepilogo generale. Il Bonus Vacanze, introdotto dal Decreto Rilancio 34/2020, è sostanzialmente un credito la cui fruizione è vincolata al calcolo dell’indicatore ISEE, esattamente come accade per altre forme di sussidio economico (vedi il Reddito di Emergenza o di Cittadinanza). Potranno infatti goderne i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. Il beneficio dà diritto a un credito massimo di 500 euro – variabile però a seconda del nucleo – che potrà essere speso in un’unica soluzione non più fino al 31 dicembre 2020 ma appunto fino al 30 giugno 2021, chiaramente solo nell’ambito dei confini nazionali presso servizi offerti da imprese turistiche ricettive aderenti quali alberghi, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi, ostelli, bed & breakfast, ecc.
Formalmente il credito ha un unico detentore, cioè il componente del nucleo familiare che ne risulta richiedente, anche se di fatto è il nucleo intero a poterne beneficiarne, in quanto ospite della struttura ricettiva aderente. Oltretutto, come viene specificato nella guida delle Entrate, “si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è nemmeno necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto”.
Abbiamo detto che si tratta di un importo variabile. La ragione è dovuta al fatto che sono previsti tre distinti livelli di credito a seconda del nucleo, ovvero:
- 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone;
- 300 euro per quelli composti da 2 persone;
- 150 euro per quelli composti da 1 persona.
Ma come è possibile attivare il bonus? Posto che il nucleo dev’essere preventivamente in possesso di un’attestazione ISEE valida, un altro passo fondamentale da compiere è la richiesta di almeno uno fra questi elementi:
- lo SPID, cioè il Sistema pubblico di identità digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione;
- la CIE, la nuova Carta di identità elettronica a cui viene associato un PIN di 8 cifre che permette anch’esso di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Infine l’ultimo passo è l’installazione (ovviamente gratuita) sul tablet o sullo smartphone dell’app IO (resa disponibile dallo scorso 17 giugno). In pratica l’app fornisce un codice univoco che andrà comunicato alla struttura al momento del pagamento, quindi l’albergatore, tramite quel codice, verificherà in tempo reale lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto spettante.
Sulla fruizione economica del bonus va comunque specificato un aspetto. Tecnicamente, infatti, non si tratta di una somma cash precaricata su una carta o bonificata sul conto del richiedente, ma appunto di un “credito” che il legislatore ha suddiviso in due diversi momenti: da una parte lo sconto vero e proprio di cui la famiglia godrà sul listino prezzi del servizio turistico acquisito e dall’altra la successiva applicazione in chiave fiscale nella dichiarazione dei redditi. Cioè in pratica: ipotizzando un nucleo di 4 persone cui spetta un bonus da 500 euro, la prima quota del beneficio sarà applicata all’80% sotto forma di sconto vero e proprio da parte della struttura presso la quale si è pernottato, mentre il restante 20% andrà in detrazione sull’imposta lorda nella dichiarazione dell’anno successivo.
Quindi ad esempio: se il conto presentato dalla struttura fosse di 1.000 euro, la famiglia – beneficiaria di un Bonus Vacanze di 500 euro – avrebbe prima diritto a uno sconto pari a 400 euro (80% del bonus) mentre gli altri 100 euro andrebbero come credito fiscale nella dichiarazione dei redditi del componente che di fatto ha presentato domanda per il bonus. Laddove invece il corrispettivo dovuto alla struttura fosse inferiore al bonus spettante, lo sconto e la detrazione (80% e 20%) sarebbero a quel punto commisurati al corrispettivo stesso, quindi la quota residua del bonus non sarebbe più utilizzabile.