Detrazione mutuo: il Covid è causa di forza maggiore
Il Covid può configurarsi come causa di forza maggiore per aver rallentato l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, di conseguenza non può far decadere la detrazione sugli interessi passivi del mutuo acceso per l’acquisto della casa. Tale beneficio infatti viene concesso a condizione che la casa sia adibita a dimora abituale entro un anno dall’acquisto oppure, in caso di ristrutturazione, nel termine di due anni dallo stesso evento, salvo appunto cause di forza maggiore, cause cioè imprevedibili e indipendenti dalla volontà del contribuente, e il Covid ha certamente queste caratteristiche. L’Agenzia delle Entrate lo ha sostenuto nel rispondere a due distinte, ma di fatto simili, istanze di interpello.
Nel primo caso, la contribuente ha comprato, il 10 agosto 2018, un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dopo l’effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia, ma non ha appunto potuto rispettare il previsto termine di due anni dall’acquisto per effettuare l’adempimento visto che l’emergenza epidemiologica ha causato prima l’interruzione e poi il sensibile rallentamento dei lavori.
Nel secondo caso, invece, il contribuente aveva acquistato il 29 maggio 2019 un appartamento (anche questo da adibire ad abitazione principale, ma senza la necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione), nel quale però, a causa della sopravvenuta quarantena, non è riuscito a spostare la residenza entro il termine canonico dei 12 mesi dall’acquisto visto che il Covid ha determinato l’interruzione delle procedure amministrative.
Fattore che hanno in comune i due diversi interpelli è l’accensione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione, sui cui interessi passivi i contribuenti chiedono di poter comunque fruire della detrazione. L’Agenzia, come abbiamo accennato, in tutte e due le ipotesi asseconda la richiesta degli interpellanti facendo leva sul caso della forza maggiore, che si verifica appunto quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile, tale da non poter essere evitato dalla persona (come la pandemia), che ostacola di fatto l’adempimento di una qualche obbligazione/scadenza.
Tenuto poi conto che la destinazione dell’immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l’espletamento di attività come trasloco o acquisto mobili e spostamento di persone, attività, queste, limitate dai blocchi imposti dai Dpcm del 23 febbraio e del 9 marzo 2020, l’amministrazione ritiene che:
1. nel primo caso, l’istante può fruire della detrazione, a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a due anni dal rogito, ma ovviamente maggiorato del periodo di sospensione appena indicato;
2. nel secondo, il contribuente, che ha trasferito la residenza il 29 giugno 2020 (anziché entro il 29 maggio 2020), può accedere all’agevolazione, se sussistono tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, quello secondo cui l’acquisto dell’immobile deve essere avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
(Fonte: FiscoOggi.it)