Bonus Facciate: proroga di un anno alle stesse condizioni
Anche nel 2021 sarà consentito sostenere spese per cui potrà essere richiesto il Bonus Facciate. La manovra approvata lo scorso 30 dicembre ha infatti prorogato di un anno la nota detrazione introdotta il 1° gennaio 2020, e che già quest’anno (coi 730/2021) inizierà ad avere i suoi primi effetti pratici in riferimento appunto alle spese effettuate nel 2020. La proroga al 31 dicembre 2021 di fatto non introduce alcuna novità – né in aggiunta né in diminuzione – sull’impianto regolamentare del bonus, che dunque mantiene in tutto e per tutto le stesse identiche caratteristiche dello scorso anno. Vediamo allora di ripercorrerle, a beneficio soprattutto di chi solo adesso fosse intenzionato ad approfittare dell’occasione.
Dice la legge che per le spese “relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”. Tre, quindi, sono gli aspetti cruciali della detrazione. Primo, il più evidente: una detrazione non più al 50 o 65 per cento, ma al 90% della spesa complessivamente sostenuta. Quindi, al di là della percentuale già di suo molto più alta rispetto a quelle classiche dei bonus su ristrutturazioni e risparmio energetico, va qui notato che a differenza di tutti gli altri bonus casa non è previsto un tetto massimo di spesa oltre il quale la detrazione (cioè il rimborso fiscale pari al 90%) cessa di essere applicata.
Nella sostanza il Bonus Facciate permette il rimborso, in dichiarazione, del 90% su qualunque spesa effettuata. Tradotto: se ad esempio per le ristrutturazioni edili vige il noto limite di spesa pari 96.000 euro, nel senso che fino a una spesa di 96.000 euro detraggo il 50% di quella spesa, ma se spendo di più detraggo comunque il 50% di 96.000 euro, viceversa il Bonus Facciate prevede che non vi sia nessun tetto di spesa su cui poter godere della detrazione al 90%. Quanto poi alla distinzione delle zone A e B, la A è quella che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi mentre la B include tutte le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla A.
Secondo aspetto. Una detrazione per quali lavori? Quelli “finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici”. Si noti che il legislatore parla di “edifici” in generale, non specificatamente di aree o facciate condominiali, quindi significa che il bonus potrà essere richiesto tanto per i lavori effettuati privatamente quanto per quelli collettivi svolti appunto in un condominio.
E qui veniamo al terzo aspetto, anch’esso importante: sono infatti considerati detraibili anche gli interventi “di sola pulitura o tinteggiatura esterna”. È questa una specifica sostanziale che il legislatore inserisce non a caso, considerando che storicamente, da che esiste il bonus ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria non è mai stata detraibile per i lavori sulle singole abitazioni private, mentre lo è stata (e continua a esserlo) per i lavori condominiali.
L’apertura, quindi, è indirizzata più che altro alle future manutenzioni ordinarie effettuate sulle facciate private. Detto in parole povere, anche una semplice rimbiancata della palazzina familiare o della casa al mare, sarà sufficiente a ottenere il bonus in dichiarazione. La sostanza del messaggio è fin troppo chiara, ovvero un incentivo a migliorare l’aspetto delle proprie abitazioni e di conseguenza dei centri urbani. Insomma in due sole parole: carpe diem!