Detrazione smart ammessa col pagamento via app
Ok alla detrazione con pagamento “smart”. Secondo il parere dell’Agenzia Entrate le applicazioni di pagamento via smartphone, che attraverso l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare permettono all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito, soddisfano i requisiti di tracciabilità introdotti dal 2020 come vincolo sulle spese detraibili. La risposta positiva dell’amministrazione finanziaria è relativa al quesito posto da un contribuente circa la “liceità”, a fini fiscali, del pagamento tramite l’utilizzo di un istituto di moneta elettronica con cui è possibile “pagare nei negozi convenzionati, inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettuare donazioni, pagare i bollettini della Pubblica Amministrazione (pagoPA) come tasse e multe, ed effettuare le ricariche telefoniche”.
Tracciamo comunque il contesto generale. Dal 2020 è stata approvata una norma che in sostanza ha ufficializzato l’obbligatorietà del pagamento tracciabile per gli oneri detraibili in dichiarazione. Il comma 679 della manovra disponeva appunto che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (…) spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Fanno comunque eccezione (comma 680) le spese “per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”, per le quali continuano a essere ammessi i pagamenti non tracciabili.
Questo, dunque, l’ambito generale della norma. Se poi vogliamo specificare cosa intende il legislatore per “altri sistemi di pagamento”, l’Agenzia chiarisce anzitutto che tale espressione è da intendersi “come esplicativa e non esaustiva”, ma in ogni modo i cosiddetti “altri sistemi”, pur al di fuori dei versamenti bancari o postali, sono quelli in grado comunque di garantire “la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Ciò premesso si arriva al quesito posto dall’istante, ossia: un’app collegata direttamente al conto bancario, attraverso cui poter eseguire delle transazioni economiche senza passare per forza dal supporto “fisico” delle carte bancomat o di credito, può essere ammessa quale “altro sistema” di pagamento tracciabile, e di conseguenza come sistema idoneo ai fini delle detrazioni nel 730? Secondo l’Agenzia sì, visto che un siffatto sistema presuppone l’apertura di un account legato a uno specifico utente, il quale sarà a sua volta legato a uno specifico dispositivo mobile. Il rapporto tra l’account e il conto è quindi univoco, “così da garantire che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del conto corrente”.
In conclusione, scrive l’Agenzia, “trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità”, a condizione ovviamente che “dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, o dalle transazioni dell’app stessa, sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.