Part-time verticale cambia in meglio per la pensione
Il lavoro part-time è una forma contrattuale molto diffusa. Se tutti conoscono il part-time orizzontale, la forma più frequente, il part-time verticale ha avuto invece una diffusione minore.
Ma, dal punto di vista pensionistico, come vengono considerati i periodi di lavoro part-time nel settore delle aziende private? La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune importanti novità di cui vi parliamo nell’articolo.
Cosa significa part-time orizzontale e verticale?
I contratti di lavoro part-time prevedono meno ore di lavoro rispetto al contratto a “tempo pieno” di 40 ore settimanali. L’orario minimo del contratto part-time è di 16 ore a settimana.
• Part-time orizzontale: il contratto prevede che il lavoro venga svolto tutti i giorni per meno ore giornaliere rispetto ad un full time.
• Part-time verticale: in questo caso il lavoro viene svolto in alcuni giorni della settimana oppure solo in alcuni periodi (settimane o mesi), anche per tutto il giorno.
Esistono, ma sono meno diffusi, contratti di lavoro part-time “misto” con una flessibilità che riprende le modalità, a seconda dei periodi, delle due forme orizzontale e verticale.
Dal punto di vista retributivo: considerando come unità di misura l’”ora lavorativa”, non vi sono differenze economiche tra un lavoratore a tempo pieno ed un altro a tempo parziale (sia orizzontale che verticale). L’unica differenza riguarda l’importo dell’assegno al nucleo familiare che viene riconosciuto interamente solo nel caso di un contratto part-time con almeno 24 ore settimanali, diversamente viene erogato in misura ridotta.
Dal punto di vista dei giorni di ferie: per i part-time orizzontali i giorni sono gli stessi previsti per i full-time, in quanto comunque l’attività viene svolta tutti i giorni lavorativi; mentre per i part-time verticali vi sono riduzioni proporzionate alle giornate non lavorative.
Come vengono considerati dal punto di vista previdenziale, ai fini del diritto alla pensione, i periodi di lavoro part-time?
Se per il lavoro part-time orizzontale, svolto tutti i giorni come i full-time, il periodo lavorativo è sempre stato considerato per intero (ad esempio, se il lavoratore part-time lavora per l’intero anno, vengono accreditate 52 settimane, salvo che la retribuzione dell’”ora lavorativa” sia inferiore ai minimali retributivi fissati e pertanto le 52 settimane vengono ridotte o, in gergo tecnico, “contratte”), fino al 2020 il periodo di part-time verticale veniva considerato, dal punto di vista temporale, sempre ridotto considerando solo le giornate effettivamente lavorate.
Con la Legge di Bilancio 2021, anche a seguito di molte sentenze giudiziarie, i periodi di part-time verticali vengono equiparati a quelli del part-time orizzontale, quindi un anno di lavoro corrisponde a 52 settimane ai fini previdenziali, sempre considerando gli eventuali effetti contrattivi per retribuzioni orarie inferiori ai minimali.
“Tutto a posto quindi!” potrebbe dire chi ha un contratto part-time verticale e, magari, deve andare in pensione.
L’equiparazione previdenziale tra part-time verticale e orizzontale sarà valida dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, cioè dal 1° gennaio 2021, per i contratti in corso a tale data e per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza sempre dal 1° gennaio in poi.
Per periodi di part-time verticale cessati prima del 1° gennaio 2021: la nuova normativa prevede che “il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato”.
Su questa possibilità si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’INPS, gli operatori del Patronato ACLI saranno a disposizione per tutti gli adempimenti!
Per i dipendenti pubblici con contratto part-time di qualsiasi tipologia, la nuova normativa non comporta cambiamenti: per questi lavoratori gli anni di servizio ad orario ridotto sono sempre considerati per intero, a prescindere anche dal minimale retributivo.