Bonus Facciate: la visibilità parziale non è un ostacolo
Pollice in alto al Bonus Facciate anche se i lavori sono solo parzialmente visibili dalla strada. Il chiarimento arriva, come di consueto, da una risposta dell’Agenzia delle Entrate (la n. 59 del 28 gennaio 2021) a uno dei tanti interpelli posti dai contribuenti sul tema dei lavori di rinnovo e restauro delle facciate esterne. Nella fattispecie il caso riguarda il proprietario di un appartamento sito all’interno di un condominio in zona urbana B, dove sono previsti dei lavori di ripristino dell’intonaco e dei frontalini dei balconi. L’edificio, composto da cinque piani, ha la facciata frontale e le due laterali visibili dalla strada, mentre il piano terra delle sole parti laterali dello stabile non è visibile. Di qui il dubbio se la parziale visibilità possa precludere l’applicazione del bonus.
Richiamando allora la norma in questione e la Circolare 2/E 2020, dove si fornivano ulteriori chiarimenti su certi casi particolari che possono sorgere nella fase applicativa della detrazione, l’Agenzia rammenta che la delimitazione agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus solo gli interventi relativi all’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Si tratta, per esempio, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, dei lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche presenti sulla parte opaca della facciata. Nessuno sconto invece viene riconosciuto sulle spese sostenute per i lavori relativi alle facciate interne dei fabbricati, a meno che non siano appunto visibili dalla strada o, comunque, dal suolo pubblico.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che il bonus spetti lo stesso per le spese indicate dal contribuente, anche se le facciate dove verranno eseguiti non sono totalmente visibili dalla strada. Da questo può essere quindi dedotto che in linea di massima il concetto di “visibilità” non vada inteso in senso assoluto, ma che implichi appunto l’ipotesi di una visibilità in parte ostruita rispetto al flusso del passaggio pubblico. È pur vero che in caso di visibilità parziale, l’applicazione del bonus potrebbe anche essere soggetta a valutazioni specifiche in base alle contingenze, però certamente non costituisce a priori un impedimento alla detrazione.
Da ricordare infine che anche il Bonus Facciate, così come il Superbonus 110 e tutte le altre forme di detrazione sui lavori a casa (dalle ristrutturazioni edilizie al risparmio energetico) può essere fruito non solo tramite il canale ordinario del Modello 730, ma anche per via indiretta con la cessione alla ditta, che in cambio applicherà il cosiddetto “sconto in fattura“, oppure tramite la cessione ad altri soggetti finanziari – come le banche o le Poste – che in cambio della detrazione ceduta erogheranno al contribuente un finanziamento fino a un importo pari alla detrazione stessa.
FONTE CAF ACLI