Regime impatriati; platea allargata
Con un provvedimento del 3 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha diramato alcune importanti novità riguardanti il regime fiscale di favore riservato ai contribuenti cosiddetti “impatriati”, ovvero quella tassazione speciale introdotta nel 2015, poi sottoposta a successive modifiche (da ultimo con la Legge di Bilancio 2021), per i dipendenti o gli autonomi che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio e che, trasferendovi la residenza fiscale, si impegnano a mantenerla per almeno due anni svolgendo attività lavorativa prevalentemente sullo medesimo territorio italiano.
Sostanzialmente il benefico economico si traduce in una percentuale di tassazione del reddito prodotto in Italia pari al 30% (in origine era del 50); tale percentuale va poi ulteriormente a ridursi fino al 10% per chi trasferisce la residenza in alcune regioni del Centro-Sud Italia. Cioè in pratica parliamo di un reddito – per semplificare ipotizziamo 20.000 euro annui – che grazie al regime di tassazione speciale verrebbe tassato, anziché sui 20mila complessivi, soltanto su 6.000 euro (30% del totale), o altrimenti su 2.000 (10%) in caso di trasferimento al Centro-Sud. La durata del regime è fissata in cinque periodi di imposta, ma con la possibilità di essere estesa per ulteriori cinque periodi con tassazione sul 50% del reddito, e comunque solo nei seguenti casi:
- presenza di un figlio minorenne o a carico;
- acquisto di un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso;
- presenza di almeno tre figli minorenni o a carico: in quest’ultimo caso, negli ulteriori cinque periodi di imposta, la percentuale di tassazione non sarebbe sul 50% del reddito complessivo bensì sul 10%.
Quanto invece alle tempistiche di applicazione, il decreto “Crescita” del 2019 (una delle normative intervenute in questi anni sulla disposizione originaria del 2015) ha stabilito che la decorrenza della suddetta tassazione (cioè sul 30 o 10% del reddito complessivo) sarebbe valsa “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero dal 2020 e, dunque tecnicamente si applicava ai soggetti trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019. Successivamente la decorrenza è stata modificata, prevedendo che la stessa tassazione si sarebbe applica già dal 2019, ma nei confronti dei soggetti trasferiti a decorrere non da luglio ma dal 30 aprile di quell’anno.
Veniamo quindi alle novità del provvedimento AdE datato 3 marzo 2021. Novità che in pratica rendono operative le disposizioni estensive introdotte con l’ultima Legge di Bilancio, secondo le quali il prolungamento degli ulteriori cinque periodi di imposta del regime di favore viene riconosciuto anche a quei lavoratori, già iscritti all’Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano già beneficiari del medesimo trattamento fiscale. Resta inteso che le condizioni alla base della richiesta di prolungamento del regime sono le stesse già indicate sopra. Ora, per far sì che il prolungamento sia validato, il contribuente dovrà versare tramite F24, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, un importo pari:
- al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento;
- oppure al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o sia diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale in Italia (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne sia diventato proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento.
Tale versamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, il contribuente ha a disposizione 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento AdE del 3 marzo 2021.