Su detrazione, cessione o sconto vale l’ognun per sé
Ognun per sé e il Superbonus per tutti. È la sostanza di ciò che prevede il regolamento non solo della maxi detrazione al 110% sui lavori di una certa entità e tipologia, ma anche quello degli altri bonus “minori” ove vi sia la possibilità di optare per le scelte alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo della detrazione diretta nel Modello 730 o REDDITI. In pratica, se ci sono più persone sostenere la spesa per un certo intervento (ad esempio due coniugi comproprietari dell’abitazione principale), e se quindi la “torta” del bonus anziché essere destinata ad uno solo, va invece spartita fra più beneficiari, la scelta di uno su come applicare il beneficio in relazione alla sua quota, non avrà nessuna rilevanza sulle scelte degli altri. Ognuno quindi sarà libero di applicarsi il bonus che vuole, come vuole: scegliere insomma se portare in detrazione l’ammontare spettante o cederlo oppure ottenere lo sconto in fattura.
Cessione del credito e sconto in fattura sono le due opzioni alternative al bonus applicato in dichiarazione, laddove non ci sia capienza fiscale da parte del contribuente, o si sia impossibilitati a goderne per ragioni riconducibili al regime di tassazione (ad esempio quando si gode di regimi fiscali sostitutivi come il forfettario). La scelta in ogni caso può anche nascere da ragioni di semplice volontà del contribuente, che invece di richiedere la detrazione nel 730 potrebbe optare per una di queste due scelte alternative. L’importante, però, è che alla fine l’opzione vada esercitata (cioè in pratica “ufficializzata”) agli occhi dell’Agenzia delle Entrate, visto che l’Agenzia avrà bisogno di capire quali spese (relative ai lavori dei bonus casa) andranno inserite nella precompilata e quali invece no, perché appunto su queste ultime è stata opzionata la via alternativa della cessione o dello sconto.
Tali opzioni sono state introdotte dall’articolo 121 del Dl 34/2020 per i cosiddetti interventi “trainanti” – che costituiscono la spina dorsale del Superbonus 110% – ma di fatto erano già valide anche per coloro che sostengono – negli anni 2020 e 2021 – tutte queste tipologie di lavori:
- recupero del patrimonio edilizio (vedi manutenzione straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc);
- riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus 65%;
- adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto Bonus Facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Quindi, in pratica, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi (secondo la formula ormai rodata della suddivisione in quote annuali di pari importo), si può scegliere alternativamente:
- lo “sconto in fattura”, che in pratica permette di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento ceduto alla ditta, 50%, 65%, ecc.);
- la “cessione del credito”, che in tal caso presuppone, appunto, la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del contribuente all’indirizzo di un ente terzo (fornitori di beni, esercenti di attività autonome, banche, società, ecc.) in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.
Riguardo allora a questo triplice ventaglio di scelte (detrazione, sconto o cessione), l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/2020 ha precisato che ove vi fossero più soggetti a sostenere la spesa per il medesimo intervento, ciascuno potrà utilizzare, in via autonoma rispetto agli altri, una delle tre opzioni messe a disposizione dalla norma, con la possibilità, quindi, che un contribuente possa fruire della detrazione, un altro ottenere lo sconto in fattura e magari un terzo optare per la cessione del credito d’imposta; situazione per altro replicabile anche nel caso di una spesa condominiale per interventi eseguiti sulle parti comuni.