Il sussidio Covid dribbla l’imponibilità ai fini Irpef
Esenzione fiscale per i sussidi emergenziali, causa Covid, a professionisti e autonomi senza partita Iva. È il fulcro, in estrema sintesi, dell’interpello 271/2021 nel quale l’Agenzia delle Entrate sostiene il principio della non imponibilità fiscale rispettivamente su due tipologie di sussidi: quello erogato ai professionisti, titolari di pensione ai superstiti o di invalidità, dall’ente previdenziale obbligatorio, e quello corrisposto dalla Regione ai lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati. La chiave normativa che apre a tali soluzioni è inserita nel decreto “Ristori” 137/2020, con l’etichetta “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid”. La ratio della disposizione è riconoscere a tutti i contributi erogati in via eccezionale ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione, in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi causati dalla crisi Covid.
Il primo caso trattato nell’interpello 271 è quello di un ente previdenziale obbligatorio istituito a favore di una categoria di professionisti che, a seguito di delibera adottata dal proprio Cda a maggio 2020, è in procinto di concedere un sussidio ai professionisti iscritti, titolari di pensione ai superstiti o di pensione di invalidità, i quali sono stati esclusi dall’indennità prevista dal decreto “Cura Italia” per i lavoratori dipendenti e autonomi che a causa del Covid hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Infatti, i provvedimenti attuativi di tale disposizione hanno poi escluso dalla misura (600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020 non imponibili Irpef) i lavoratori autonomi/liberi professionisti titolari di pensione. Proprio per tener conto di tale esclusione, l’ente previdenziale ha deciso di riconoscere – alle stesse condizioni reddituali e nel medesimo importo – il sussidio ai propri iscritti titolari di pensione. L’Agenzia quindi, considerato che i beneficiari del sussidio svolgono comunque attività autonoma o libero-professionale, cioè di fatto sono dei liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo, è del parere che sulla somma erogata dall’ente a titolo di sussidio per gli iscritti, non vadano operate ritenute fiscali a titolo di acconto Irpef.
Il secondo caso trattato nell’interpello riguarda invece una situazione molto diversa, da cui però – fiscalmente parlando – l’Agenzia trae le medesime conclusioni avanzate per il primo. Il caso riguarda in pratica una misura di sostegno una tantum di 1.000 euro, riservata da un ente territoriale ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, residenti o domiciliati in quella stessa Regione, che intendano avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione. In particolare, possono accedere alla suddetta misura i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (co.co.co. e lavoratori a progetto) e i lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d’autore; sono invece esclusi gli iscritti a una cassa di previdenza autonoma.
Anche per questo caso, il principale faro normativo è rappresentato dal DL 137/2020, che riconosce ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, la non concorrenza a tassazione. Destinatari del regime di favore sono i “soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”, definizione con la quale, secondo l’Agenzia, si vogliono includere non solo i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, ossia coloro che esercitano un’arte o una professione, ma anche i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e sono, quindi, titolari di reddito di lavoro autonomo assimilato o occasionale. Ne consegue allora che anche il contributo erogato dalla Regione è fiscalmente irrilevante nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
(Fonte: Fiscooggi.it)