Il Bonus Vacanze chiude il cerchio nel Modello 730
Il cammino del Bonus Vacanze 2020 si completa nel 730/2021. L’agevolazione, infatti, per chi ne avesse già goduto entro il 31 dicembre 2020 presso una struttura aderente, è stata sì applicata sul conto finale della permanenza ma solo all’80% entro una soglia massima pari a 500 euro. Manca quindi all’appello il restante 20%, ovvero la quota da inserire nel 730/2021.
Spieghiamo un po’ meglio: tecnicamente il Bonus Vacanze non comporta una somma cash precaricata su carta o bonificata sul conto del richiedente, ma appunto un “credito” che il legislatore ha suddiviso in due diversi momenti: da una parte lo sconto vero e proprio di cui la famiglia gode sul listino prezzi del servizio turistico acquisito e dall’altra la successiva applicazione in chiave fiscale nella dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione, diversificata a seconda del nucleo richiedente (500 euro per nuclei composti da tre o più persone, 300 per nuclei di due persone, 150 per una persona), consiste di fatto in un credito pari all’80% – prima tranche del bonus – applicato sotto forma di sconto sul pagamento del soggiorno, e per la quota restante del 20% – seconda tranche – sotto forma di detrazione dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi 2021. Qualora però il conto della struttura fosse inferiore al massimo bonus spettante, lo sconto e la detrazione (80% e 20%) sarebbero a quel punto parametrati al corrispettivo stesso, quindi la quota residua del bonus potenziale non sarebbe più utilizzabile.
Ipotizziamo due esempi pratici per rendere meglio l’idea:
Esempio 1 |
Famiglia di 4 persone beneficiaria di un bonus potenziale pari a 500 euro Conto presentato dalla struttura pari a 1.000 euro Sconto in fattura pari a 400 euro (80% del bonus) Pagamento effettivo alla struttura pari a 600 euro Detrazione pari a 100 euro (quota residua del 20% del bonus) nella dichiarazione 2021 del membro titolare. |
Esempio 2 |
Famiglia di 2 persone beneficiaria di un bonus potenziale pari a 300 euro Conto presentato dalla struttura pari a 250 euro Sconto in fattura pari a 200 euro (80% non del bonus potenziale, ma del conto effettivo perché inferiore al bonus) Pagamento effettivo alla struttura pari a 50 euro Detrazione pari a 50 euro (quota residua del 20% non del bonus potenziale, ma del conto effettivo) nella dichiarazione 2021 del membro titolare. |
Il 730/2021, insomma, gioca adesso un ruolo determinante per il recupero della seconda quota pari al 20% del bonus complessivo spettante. Il come è presto detto: tramite l’apposito codice “3” istituito appositamente per indicare nel rigo E83 delle “altre detrazioni” l’applicazione del 20% restante, ovvero la detrazione sull’imposta lorda che al massimo raggiungerà quota 100 euro, in base appunto al nucleo e al bonus complessivo.
È chiaro che rivolgendosi a CAF ACLI Service Roma, sarà cura dei nostri operatori inserire la richiesta del bonus in dichiarazione. È però altrettanto chiaro che ai fini della corretta applicazione del bonus servirà esibire al CAF la fattura, il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore entro il 31 dicembre 2020. Inoltre servirà esibire l’importo massimo della detrazione spettante indicato nell’applicazione IO.