730: basta la prova documentale per affidarsi al Caf
Dal 19 maggio via alle conferme, o alle modifiche, e a successivi invii della dichiarazione precompilata, procedimento nel quale gli intermediari abilitati come CAF ACLI Service di Roma svolgono da sempre un ruolo decisivo di supporto al contribuente. Chiunque, infatti, preferisca affidarsi alla consulenza di operatori esperti, anziché procedere in via autonoma tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, può contattarci e fissare un appuntamento, altrimenti CAF ACLI mette a disposizione i suoi canali di assistenza telematica.
Questo è certamente un anno particolare per il 730 precompilato, perché inizia a fare effetto, salvo proroghe in corso d’opera, la normativa istituita nel 2020 (ma appunto con effetti pratici nelle dichiarazioni 2021) che lega tutto il comparto delle spese detraibili nella misura del 19% alla modalità di tracciamento; cioè in pratica per poter detrarre quegli oneri nella dichiarazione 2021, bisogna che nel 2020 siano stati effettuati esclusivamente con metodo tracciabile, il che significa non necessariamente tramite app o card di debito/credito, ma anche con assegni o bonifici; in buona sostanza non devono essere state pagate in contanti, fatta eccezione per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. La normativa però – ribadiamo – potrebbe subire delle proroghe, visti anche gli appelli che si sono levati in queste ultime settimane dalla Consulta Nazionale dei CAF, affinché il vincolo fra la tracciabilità dell’onere e la sua detraibilità in dichiarazione venga rimandato di un anno.
Su quest’aspetto quindi non è ancora detta l’ultima parola, ma nel frattempo bisogna ragionare sugli elementi certi che abbiamo a disposizione. La precompilata di per sé non è “vangelo”, appunto per questo è possibile modificarla qualora il contribuente la reputi non corretta o incompleta. Di base l’Agenzia delle Entrate la elabora a partire dalle informazioni pervenute dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, farmacie, strutture ospedaliere, ecc), ma poi ogni informazione potrebbe essere modificabile. Ovviamente la modifica/integrazione del modello precompilato comporta l’implicita eventualità di un controllo a posteriori da parte dell’Agenzia, controllo che verrebbe effettuato nei confronti del CAF qualora il contribuente decidesse di affidare la modifica del modello all’azione dell’intermediario.
È chiaro che in tutto questo processo l’elemento fondamentale sono i documenti. Senza un appoggio documentale, infatti, che dimostri la legittimità delle modifiche apportate al modello, qualunque azione sarebbe irregolare e passibile di sanzione. Quindi in pratica il contribuente che voglia introdurre nuovi importi di oneri o redditi non presenti nel precompilato oppure modificare dati che reputa inesatti, può sicuramente farlo, ma deve avere con sé i documenti che lo provino. Il CAF d’altra parte, assumendosi la responsabilità dell’azione sul 730, non può certo esimersi dalla raccolta documentale; raccolta che coinvolgerà non solo i documenti riguardanti gli eventuali dati da correggere o integrare, ma in parole povere tutti quelli necessari per la lavorazione e la trasmissione del modello nel suo complesso.
A questo, poi, c’è appunto da aggiungere la prova della tracciabilità, a meno che non intervenga la proroga ai modelli 2022 sui redditi 2021. Il contribuente dovrà quindi fornire, oltre alla consueta documentazione della spesa sostenuta, anche la prova che il pagamento è avvenuto con modalità tracciata, fermo restando, come ha chiarito la stessa Agenzia – e come riportavamo in una nostra precedente news – che la dimostrazione della tracciabilità è solo ai fini della detraibilità in generale di una spesa, cioè per capire se poterla riconoscere o meno, a prescindere da chi sarà il contribuente beneficiario della detrazione stessa: infatti, secondo quanto chiarito dal Fisco, l’onere detraibile si può considerare sostenuto dal soggetto a cui formalmente è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta, ecc), non rilevando al contrario l’esecutore materiale del pagamento. Detto altrimenti: non è detto che chi ha pagato materialmente una spesa, poi la detragga.