Quali spese di assicurazioni si possono detrarre con il 730?
La detrazione sulle spese assicurative, applicata nella misura del 19%, riguarda i premi relativi a tre tipologie di contratti di assicurazione:
- contratti sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
- contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante;
- contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.
La detrazione spetta al contribuente se:
- risulta quale contraente e assicurato;
- risulta contraente mentre un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- risulta quale soggetto assicurato mentre un suo familiare a carico è il contraente;
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
La detrazione spetta, nella misura del 19%, sui premi versati:
- per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).
La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere e viene calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro, limite che va considerato complessivamente; quindi anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare 530 euro.
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
A decorrere dal 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro. La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ed è accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge. Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di 750 euro.
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie). In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:
- l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
- i contratti rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000, che in pratica stabilisce che:
- gli atti della vita quotidiana sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
- i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato.
L’importo massimo complessivo sul quale va calcolata la detrazione è pari a 1.291,14 euro, al netto degli eventuali premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.