Credito affitto: calo fatturato out in caso di calamità
Il calo del fatturato dell’attività commerciale, requisito cardine per poter beneficiare del credito d’imposta sugli affitti versati durante il periodo di lockdown, non incide nel caso in cui l’esercente dell’attività avesse la sede o il domicilio fiscale in un comune già colpito da evento calamitoso il cui stato di emergenza fosse ancora in atto il 31 gennaio 2020, cioè allo scoccare dell’ulteriore stato di emergenza Covid. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 367 del 24 maggio 2021. Il caso specifico riguarda un professionista (fotografo) che al sorgere dell’emergenza Covid aveva il domicilio in Emilia Romagna, regione in cui era già stato dichiarato lo stato di emergenza a causa degli straordinari eventi metereologici del novembre 2019.
Quindi, fatte queste premesse, il fotografo ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se adesso, in virtù del decreto regionale 54/2020 che appunto attestava che le avversità atmosferiche del novembre 2019 avevano interessato tutto il territorio della Regione, può beneficiare del credito previsto dal DL 34/2020 in relazione ai canoni versati a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per l’affitto degli immobili dove svolge la propria attività, senza porsi il porsi il problema della verifica del calo di fatturato.
Dando parere positivo, l’Agenzia traccia comunque il contesto normativo del caso. Il credito sulle locazioni degli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciali è pari generalmente al 60% del canone mensile versato. Possono beneficiarne gli esercenti di attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Il credito – stabilisce la norma – va appunto calcolato prendendo come riferimento gli affitti versati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale si considera il periodo di aprile-luglio 2020.
E arriviamo infine al requisito sostanziale su cui ruota l’interpello del fotografo, ossia quello che vincola l’applicazione del credito al calo di fatturato. Per accedere infatti al suddetto credito è necessario aver subìto una diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi nel mese di riferimento) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. In deroga però a tale regola generale, il legislatore ha stabilito che per gli esercenti il cui domicilio, alla data del 31 gennaio 2020 – dichiarazione dello stato di emergenza Covid –, fosse stabilito nel territorio di comuni già colpiti in precedenza da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio, il requisito del calo di fatturato decade ai fini del riconoscimento del credito sulla locazione.
Lo stesso identico principio l’Agenzia lo aveva già espresso nella Circolare 22/2020, che sebbene fosse riferita a un’altra tipologia di contributo, è comunque adattabile anche al bonus locazioni. In quella circolare, infatti, le Entrate precisavano che il requisito del calo di fatturato/corrispettivi decadeva per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da un evento calamitoso, i cui stati di emergenza fossero ancora in vigore alla dichiarazione di stato di emergenza Covid del 31 gennaio. In conclusione, considerando il caso del fotografo, l’Agenzia ritiene quindi che alla sua richiesta si possa rispondere con un sì: egli potrà usufruire del credito d’imposta sulle locazioni a prescindere dalla verifica del calo di fatturato.