Decreto Sostegni bis: quattro nuove mensilità REM 2021
Reddito di Emergenza: con il decreto Sostegni bis sono in arrivo quattro nuove mensilità, con una modifica al periodo di riferimento del valore del reddito familiare.
Per chiedere le quattro nuove mensilità, da giugno a settembre 2021, è necessario inoltrare la domanda in via telematica all’INPS, entro il 31 luglio 2021.
Non si tratta di una proroga, non c’è alcun automatismo a favore di chi ha già ottenuto le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021: tutti dovranno fare una nuova domanda.
Viene modificato il valore del reddito familiare, il mese a cui fare riferimento ora è quello di aprile 2021.
Nei prossimi giorni forniremo tutte le indicazioni operative, non appena l’INPS pubblicherà le circolari operative e aprirà le procedure di acquisizione online delle domande. Continua a seguirci.
Reddito di Emergenza 2021
Il Reddito di Emergenza (REm) 2021 è una misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Nel decreto Sostegni bis viene riconosciuto per un valore complessivo da 1.600 a 3.200 euro, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.
I nuovi requisiti per accedere al beneficio:
Per ottenere il nuovo REm, Reddito di Emergenza da giugno a settembre 2021, devono esserci tutti i seguenti requisiti:
- Il richiedente è residente in Italia.
- Il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2021, determinato in base al principio di cassa, è inferiore all’ammontare mensile del beneficio REm potenzialmente spettante (detta soglia, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE).
- Il valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre 2020, è inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE
- Il valore dell’Indicatore ISEE è inferiore ad euro 15.000.
- Nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito alcuna delle indennità Covid previste per l’anno 2021 dal DL “Sostegni” n. 41/2021 a favore degli stagionali del turismo e di altri settori, dei lavoratori dello spettacolo, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio e lavoratori a tempo determinato del turismo.
- Nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile.
- Nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda mensile sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
- Nessun membro del nucleo familiare è percettore, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, di Reddito o Pensione di Cittadinanza, ovvero di analoghe misure istituite dalle province autonome di Trento e Bolzano.
La nuova domanda REm
La domanda va presentata in via telematica all’INPS tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto, entro il 31 luglio 2021. Ricordiamo che al momento in cui si presenta la richiesta per ottenere il REm, è obbligatorio avere la Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità (DSU) ai fini ISEE, dichiarazione che può essere richiesta ai Caf. Il Caf Acli è a tua disposizione.
Nei prossimi giorni forniremo tutte le indicazioni operative sulle nuove mensilità REm, non appena l’INPS darà istruzioni in merito e aprirà le procedure di acquisizione online delle domande.