Bonus Acqua potabile: sconto del 50% già sul 2021
Un provvedimento ad hoc dell’Agenzia Entrate ha definito le regole del Bonus Acqua potabile, previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Già valido per le spese di quest’anno, il bonus inizierà ad avere i suoi effetti pratici nel 2022. L’Agenzia – nel comunicato del 16 giugno – ha tracciato un rapido identikit del beneficio, che di fatto corrisponde a un “credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica”. Si tratta, in particolare, “di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare”.
Il provvedimento, firmato il 16 giugno dal Direttore dell’Agenzia, definisce quindi i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approva il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia stessa dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Ecco perché dicevamo che il bonus, pur valido per le spese di quest’anno, comincerà ad avere i primi effetti pratici nel 2022, quando appunto bisognerà comunicare i dati di spesa ai fini della predisposizione dei modelli precompilati relativi all’anno d’imposta 2021. La prima finestra utile, insomma, si aprirà nel febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021.
L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto il Bonus Acqua potabile come incentivo fiscale alla razionalizzazione dell’uso dell’acqua e alla riduzione del consumo di bottiglie di plastica. In che modo? Introducendo un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione “di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.
C’è comunque da precisare che il credito – pari appunto al 50% della spesa sostenuta – è valido entro un massimo di:
- 1.000 euro di spesa per ciascun immobile abitativo;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
“L’importo delle spese sostenute – chiarisce l’AdE – deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento (quindi prima del 16 giugno, ndr) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito”.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)