Assegno Unico temporaneo: domande dal 1° luglio
Col messaggio 2371 del 22 giugno, sono arrivate le prime indicazioni ufficiali dell’INPS relative all’Assegno Unico “ponte” che le famiglie con figli minori potranno iniziare a chiedere dal 1° luglio e sino al 31 dicembre 2021. Trattandosi appunto di misura “ponte” sarà una prestazione temporanea – come infatti viene definita dall’INPS, ovvero “Assegno temporaneo per i figli minori” – limitata esclusivamente al semestre luglio-dicembre 2021, in attesa che vengano definite le linee guida del vero Assegno Unico universale, a regime dal gennaio 2022.
Anzitutto va precisato che l’erogazione dell’Assegno temporaneo è prevista solo se alla base ci sono due requisiti fondamentali, ovvero:
- la presenza nel nucleo di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido;
- e se la famiglia non è già beneficiaria dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (in buona sostanza l’Assegno al Nucleo Familiare Lavoratori Dipendenti).
C’è poi tutto l’insieme dei requisiti per così dire “logistici” che l’INPS nel messaggio del 22 giugno elenca così:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
E infine c’è il requisito economico dell’ISEE, che ai fini della domanda non può superare soglia 50.000 euro. C’è da dire che l’ISEE (per il cui calcolo si può fissare un appuntamento presso le sedi CAF ACLI Service Roma o usufruire del canale IL MIO CAF ONLINE tramite l’area riservata myCAF) non è solo fondamentale per la domanda in sé – quindi per stabilire se un certo nucleo abbia o meno diritto all’Assegno temporaneo –, ma anche per individuare l’importo specifico che spetta: questo perché l’erogazione cambia a seconda di due varianti, da una parte lo “scaglione” ISEE in cui si colloca il nucleo e dall’altra il numero dei figli minori.
Quindi in parole povere, una volta assodato il diritto del nucleo a ricevere l’assegno, non è prevista un’erogazione “fissa”, ma appunto variabile a seconda sia dell’ISEE che di quanti figli minori ha il nucleo. Resta inteso che l’erogazione è destinata a ciascun figlio minore (quindi tanti assegni quanti sono i figli) ma ovviamente più cresce l’ISEE più si abbassa l’importo dell’assegno o degli assegni spettante/i (cliccando qui è possibile scaricare la tabella completa allegata al Decreto 79/2021 cogli importi spettanti associati alle due variabili ISEE/figli).
Detto questo, non resta che aspettare l’ormai imminente data del 1° luglio, quando tutta la procedura telematica delle domande verrà resa operativa. Come spiega l’INPS nel suo messaggio del 22 giugno, si avrà tempo per presentare l’istanza sino al 31 dicembre 2021. Sarà possibile trasmettere la domanda:
- usufruendo dell’assistenza gratuita e qualificata del Patronato ACLI Roma (puoi cliccare qui per cercare la sede più vicina);
- attraverso il portale web dell’INPS se si è in possesso del codice PIN rilasciato entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- chiamando il Contact Center Integrato dell’INPS al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).