Prima casa tax free per under 36, ISEE permettendo
Niente imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa di abitazione se, oltre al requisito anagrafico, si ha un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro. Qualora poi la cessione sia anche assoggettata a Iva, spetta un ulteriore credito d’imposta che può essere scalato dall’Irpef nella dichiarazione dei redditi o dalle imposte indirette dovute per successivi atti e denunce, oppure può essere utilizzato in compensazione. Azzerata infine anche l’imposta sostitutiva sugli eventuali finanziamenti accesi per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile. È questo il pacchetto di incentivi fiscali delineato dal Dl n. 73/2021, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani.
La neo-introdotta esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non “di lusso”, ossia non accatastate in una delle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi a quelle stesse tipologie di immobili.
Affinché scatti il regime di favore, l’acquirente non deve aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto viene rogitato e deve avere un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ovviamente, è richiesta la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro per il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”, ossia per:
- l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, invece che del 9%, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;
- oppure, in caso di vendita soggetta a Iva, per l’applicazione dell’imposta al 4% anziché al 10% o al 22% per gli appartamenti “di lusso”, e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
In particolare, è necessario che:
- l’immobile si trovi nel comune in cui l’acquirente ha – o stabilirà – la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto ovvero vi svolge la propria attività;
- l’acquirente non sia titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nello stesso comune;
- l’acquirente non sia titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Pertanto, in presenza dei suddetti requisiti, che sono in buona sostanza gli stessi previsti ai fini delle agevolazioni “prima casa”, l’under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro non è tenuto a versare alcun importo a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’atto di acquisizione dell’immobile.
Quando poi non dovesse trovare applicazione il regime di esenzione Iva, e la stessa dovesse quindi essere corrisposta all’impresa costruttrice, al giovane acquirente spetterebbe, oltre all’“immunità” dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche un credito d’imposta pari all’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il bonus, mai rimborsabile, può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data in cui è stato acquisito;
- in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- in compensazione tramite modello F24.
(Fonte Fiscooggi.it)