Superbonus: nuovo ascensore ammesso allo sconto
Anche la rimozione delle barriere architettoniche rientra nel novero degli interventi cosiddetti “trainati” cui si può applicare il Superbonus 110%. È la conclusione cui arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta 455 del 5 luglio 2021. Per l’esattezza si parla di spese sostenute per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria. Tali lavori sono appunto ammessi al 110%, cosicché tutti i condomini potranno usufruire dell’agevolazione a prescindere dal compimento dei 65 anni di età o della presenza di una qualche invalidità.
C’è un però: come accennavamo, infatti, la condizione che determina l’applicazione del Superbonus 110 è che a monte dell’intervento “trainato”, in questo caso l’installazione della piattaforma elevatrice, vi sia un intervento principale o “trainante”, ovvero uno di quegli interventi sostanziali affinché si creino le premesse della maxi detrazione, come ad esempio l’isolamento termico degli involucri edilizi o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Il caso specifico riguarda un immobile composto da quattro unità catastali residenziali più pertinenze. I condomini intendono effettuare in primis il cappotto termico sull’intero stabile e usufruire del Superbonus. In aggiunta, alcuni dei proprietari, vorrebbero realizzare anche un nuovo impianto di elevazione (un ascensore in pratica) secondo la disciplina vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. Quindi a tal riguardo la domanda posta all’Agenzia delle Entrate è se sia possibile, al di là dei lavori per il cappotto termico, applicare di riflesso il Superbonus anche sulla realizzazione dell’ascensore in presenza di almeno uno degli inquilini che abbia superato i 65 anni di età, e, in caso affermativo, se l’agevolazione spetti soltanto all’ultrasessantacinquenne.
L’Agenzia risponde sì, e oltretutto è un sì senza condizioni. Gli aspetti da evidenziare sono due principalmente. Anzitutto il fatto che l’Agenzia ammetta come intervento “trainato” un lavoro di rimozione delle barriere architettoniche qual è appunto l’installazione di un ascensore. La cosa non era scontata visto che sulla stessa guida delle Entrate – i cui principi si stanno evidentemente aggiornando – sono solo tre le tipologie di interventi ammessi al Superbonus in qualità di lavori “trainati”, vale a dire gli interventi di efficientamento energetico, l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
L’aspetto è quindi importante visto che l’Agenzia dimostra un atteggiamento più elastico e “inclusivo” sul confine dei lavori trainati e di conseguenza sul confine stesso del Superbonus, per il quale però – ribadiamo – vige sempre la regola inderogabile della presenza a monte di un lavoro “trainante” che “inglobi” in senso temporale quello trainato. Cioè in buona sostanza, nel caso in esame, se il lavoro trainante è il cappotto termico e quello trainato è l’ascensore, quest’ultimo dovrà iniziare in data successiva e finire in data antecedente rispetto ai lavori del capotto termico.
L’altra cosa da evidenziare è la possibilità di applicare la detrazione a prescindere dall’età dei condomini. L’Agenzia fa presente infatti che il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche spetta indipendentemente dalla presenza o meno di persone ultrasessantacinquenni. In altri termini il beneficio è connesso soltanto alla tipologia “tecnica” di intervento secondo le caratteristiche fissate dal Decreto ministeriale 236/1989, ma in nessun modo vanno ad incidere varianti come la presenza/assenza di disabili nell’edificio o l’età anagrafica dei condomini. Quindi, in conclusione, posto che la rimozione della barriera architettonica sia effettuata congiuntamente a un intervento trainante e che sia eseguita tra l’inizio e la fine dei lavori per la realizzazione trainante, il Superbonus sarà comunque applicabile.