Bonus 50%: le spese di ristrutturazione
Il limite massimo di spesa sul quale è possibile fruire nel Modello 730 della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione è pari a 96mila euro per singola unità immobiliare. Volendo quindi fare un esempio: se si spendono 100mila euro, si detrae comunque il 50% di 96mila (tetto massimo che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021). Dal 14 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara) e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. In luogo dell’invio della comunicazione, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
La detrazione è ammessa sugli immobili ad uso residenziale e sulle relative pertinenze, in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. La manutenzione ordinaria viene invece agevolata solo in caso di interventi sulle parti comuni condominiali. Possono accedere al bonus tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Inoltre possono goderne:
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016, per la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Infine, dal 2018, le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche:
- dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
Un adempimento che potrebbe essere obbligatorio è l’invio, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, di una comunicazione con raccomandata A.R. contenente le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell’intervento da realizzare
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima
- data di inizio dell’intervento di recupero.
In realtà questa comunicazione non è obbligatoria, ma viene richiesta solo in alcuni casi, cioè quando le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri la rendono necessaria.
È necessario inoltre che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
- causale del versamento: “Detrazione del 50% ai sensi dell’art. 16/bis del DPR del 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche”
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Quindi, nell’eventualità che l’Agenzia delle Entrate voglia fare un controllo, il contribuente deve farsi trovare in regola coi seguenti documenti:
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute
- se l’immobile non è ancora censito: domanda di accatastamento
- ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
- per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali: delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile: dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Infine, dal 2018, anche per gli interventi edili che implichino un risparmio energetico occorre inviare ai fini del bonus 50% (non più solo per quello al 65%), la scheda informativa Enea entro i novanta giorni dalla data di fine lavori (cosiddetto “collaudo”). Tale scheda deve contenere:
- i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese;
- i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
- la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.