IMU: esenzione in caso di convalida dello sfratto
Esenzione IMU anche sulle abitazioni locate dove pende la convalida di sfratto. Il provvedimento è contenuto nel Decreto Sostegni-bis in via di conversione definitiva. Già il precedente Decreto Sostegni aveva assicurato l’esenzione dall’imposta per gli immobili del settore commerciale a patto però che il proprietario del fabbricato dove viene svolta l’attività fosse al tempo stesso il gestore dell’attività medesima.
Adesso col testo del decreto “bis” viene allungato il raggio d’azione dello sgravio includendo anche gli immobili privati ad uso residenziale. La condizione però è che, a fronte di un affitto in corso, il titolare/locatore dell’abitazione abbia da far valere una convalida di sfratto per morosità emessa entro o dopo il 28 febbraio 2020.
Quindi, ribadiamo, il decreto dispone con esattezza l’esenzione dell’IMU 2021 a beneficio delle “persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021”.
Non solo. “L’esenzione – prosegue l’articolo 4 ter del Sostegni-bis – si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021”.
Sorge però spontanea una domanda: e se avessi già pagato l’acconto del 16 giugno? In tal caso, i locatori che hanno già provveduto al versamento della prima rata 2021 avranno diritto al rimborso con le modalità che verranno stabilite entro 30 giorni dalla legge di conversione. Va ricordato che il blocco degli sfratti, già esteso dal decreto Milleproroghe fino al 30 giugno 2021, è stato poi ulteriormente prorogato dal primo Decreto Sostegni fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021 a seconda della data di rilascio della convalida.
Nel dettaglio la proroga del Decreto Sostegni 41/2021, convertito nella Legge 69/2021, ha previsto per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021, una doppia proroga fino al:
- 30 settembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- 31 dicembre 2021 per i provvedimenti adottati dall’1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.