La Cila si fa snella, ma senza decade il Superbonus
La nuova modulistica spiana la strada del Superbonus: meno fogli, meno informazioni, meno restrizioni. Meno tutto insomma. Disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, il nuovo modulo unificato da adottare a livello nazionale per la Comunicazione asseverata di inizio attività – ossia la proverbiale “Cila” – è utilizzabile dal 5 agosto ai fini della maxi detrazione del 110%.
Attenzione però, perché a fronte delle maggiori “libertà” che il nuovo modulo implica, c’è anche da segnalare il rovescio della medaglia, vale a dire l’impossibilità di applicare il beneficio laddove l’adempimento fosse trascurato o effettuato in maniera non conforme agli standard di legge.
La decadenza infatti dal bonus fiscale potrebbe verificarsi nei seguenti casi:
- mancata presentazione della Cila;
- interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- compilazione parziale della Cila
- non corrispondenza al vero delle attestazioni o asseverazioni rese da tecnici abilitati.
Dove parliamo di “compilazione parziale”, ci riferiamo in pratica al fatto che nella Cila vanno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile su cui vengono eseguiti gli interventi oppure del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione; altrimenti, se la costruzione dell’edificio è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967, sarà sufficiente inserire tale attestazione.
Per il resto non c’è che da prendere atto della sensibile riduzione delle informazioni cui accennavamo. In ottica semplificativa, infatti, spicca l’uscita di scena della complessa attestazione di stato legittimo e diventa sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. È stata inoltre tagliata di netto la documentazione progettuale da allegare, visto che le necessarie asseverazioni del tecnico sono già trasmesse all’Enea.
Alla luce delle nuove regole, l’elaborato progettuale da presentare deve contenere la descrizione, in forma sintetica, dell’intervento programmato. Grafici aggiuntivi saranno presentati solo se indispensabili per ulteriori chiarimenti. Idem infine per gli interventi di edilizia libera, per i quali sarà sufficiente descrivere in breve, nel modello stesso, i lavori da realizzare.
(Fonte: FiscoOggi.it)