Contributo affitti; domanda fino al 6 ottobre
I locatori che nel 2021 a causa del Covid, per andare in contro alle esigenze dei loro affittuari, hanno rinegoziato al ribasso il canone di affitto, avranno un mese extra a disposizione per chiedere il contributo statale a titolo di “ristoro” (pur sempre parziale) sulla perdita economica. Con un provvedimento siglato infatti il 4 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha spostato dal 6 settembre al 6 ottobre 2021 il termine di scadenza entro cui far pervenire all’amministrazione finanziaria le istanze di contributo.
Sul tema la stessa Agenzia ha fatto uscire durante l’estate un’apposita guida pratica. In cosa consiste il contributo? Chi può chiederlo? A quanto ammonta e soprattutto come va chiesto? Tutte domande alle quali la guida AdE risponde in maniera chiara, precisando – cosa importante – che l’istanza può essere inviata telematicamente anche avvalendosi di un intermediario abilitato (le sedi CAF ACLI sono quindi disponibili al servizio).
Il beneficio è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto “Ristori” (legge n. 176/2020). Si tratta per l’esattezza di un “fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus”.
Di fatto il contributo (la cui erogazione avverrà materialmente dopo il 31 dicembre 2021) viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (entrata in vigore della legge di conversione 176/2020) e fino al del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto il 2021 o solo per una parte.
Specifichiamo allora con precisione quali sono i requisiti da soddisfare per assicurarsi il beneficio; è necessario infatti che il contratto:
- sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
- sia registrato presso l’AdE mediante modello RLI;
- abbia ad oggetto un immobile di tipo residenziale situato in un comune ad alta tensione abitativa e adibito a dimora principale dell’inquilino;
- sia oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto il 2021 o per una parte di esso e
- tali rinegoziazioni (da comunicare all’Agenzia sempre tramite RLI entro il 31 dicembre 2021) devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
C’è da capire adesso l’entità economica del contributo. La spettanza di base “è commisurata all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore sulle singole mensilità”. In pratica l’ammontare è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione del canone previsto per il 2021, tenendo conto però che “nel caso di contratti di locazione con più locatori (quindi in presenza di più possessori dell’immobile, ndr) l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale specifica di possesso dell’immobile”.
Ultimo aspetto è la procedura di presentazione della domanda, divenuta operativa dal 6 luglio scorso. Occorre praticamente compilare e trasmettere un modello composto da:
- un frontespizio dove vanno inseriti i dati del richiedente;
- un quadro A contenente i dati specifici del contratto e della relativa rinegoziazione sul canone.
La trasmissione, infine, può avvenire in due modi:
- il richiedente può avvalersi di un intermediario abilitato come CAF ACLI che a suo nome compilerà e trasmetterà all’Agenzia il modello per la richiesta del contributo;
- tramite la procedura web messa a disposizione dal sito dell’Agenzia (ma serve dotarsi delle credenziali).