Superbonus & Bonus Mobili: un matrimonio fattibile
Superbonus e Bonus Mobili possono andare a braccetto. A chiarirlo è una risposta dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare 30/E del 2020 dove l’amministrazione tracciava l’identikit approfondito della maxi detrazione al 110% allora agli esordi. In molti effettivamente ci hanno interpellato con regolarità su quest’aspetto, ovvero sulla possibilità di usufruire al tempo stesso sia del Superbonus 110 che della detrazione (ben più “attempata”) sull’acquisto di nuovi arredi ed elettrodomestici, applicata al 50% nell’arco di 10 anni entro un limite di spesa pari a 16.000 euro.
La risposta è un “ni”, o se preferite un sì vincolato a precise condizioni, considerando che entrambe le detrazioni – Bonus Mobili e Superbonus – presuppongono già per proprio conto un’applicabilità limitata a determinate circostanze. A fare la differenza in questo caso è la presenza di interventi antisismici, gli unici fra quelli detraibili col Superbonus che hanno caratteristiche tali da poter essere “sposati” al Bonus Mobili. Vediamo perché.
Il Bonus Mobili in primis, introdotto dal 2013, ha un raggio d’azione che scatta solo nel momento in cui nell’appartamento vengano eseguiti per lo meno interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Questo appunto per chiarire che non tutti gli interventi consentono l’abbinamento con l’ulteriore sconto fiscale su arredi o elettrodomestici. Se ad esempio si effettuano dei lavori per eliminare una barriera architettonica, non è detto che costituiscano un presupposto per il successivo Bonus Mobili.
D’altro canto c’è anche da rimarcare il fatto che non vi è la necessità di un vincolo logistico tra gli interventi di manutenzione/ristrutturazione e lo spazio della casa cui eventualmente sarebbero destinati i nuovi mobili: cioè ad esempio, se la ristrutturazione avviene in salotto, nulla vieterebbe di applicare il Bonus Mobili per l’acquisto di una nuova cucina o di un letto.
Quanto al Superbonus, prevede anch’esso un’operatività circoscritta a un “club” esclusivo di lavori, che il legislatore ha definito “trainanti” per distinguerli da quelli “trainati”, detraibili anch’essi col Superbonus, ma solo in presenza dei primi. Nella famiglia dei lavori trainanti rientrano:
- gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari;
- gli interventi antisismici già di per sé agevolabili col Sismabonus.
Ora, arrivando alla questione che qui interessa, l’Agenzia nella Circolare 30/2020 chiarisce appunto che in presenza di opere finalizzate alla riduzione del rischio sismico, il “matrimonio” fra Superbonus e Bonus Mobili è possibile. La ragione sta nel solco normativo in cui si collocavano i lavori anti-sismici già prima della nascita del Superbonus, ovvero in quella classe di lavori che a detta del TUIR davano, e danno tuttora, le giuste credenziali per chiedere anche la detrazione extra su arredi o elettrodomestici.
Quindi in parole povere, essendo le opere anti-sismiche già di per sé abbinabili al Bonus Mobili, la loro successiva “promozione” nella famiglia dei lavori trainanti detraibili col Superbonus non ha fatto certo decadere questa compatibilità. Non solo, ma l’Agenzia, sempre nella Circolare 30/2020, specifica che il Bonus Mobili spetterebbe anche qualora i contribuenti titolari del Superbonus optassero, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per le soluzioni alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.
FONTE CAF ACLI