Assegno unico temporaneo figli, slitta il termine per la domanda
La domanda per l’assegno unico temporaneo 2021 per i figli minori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. La proroga rispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre 2021, è stata concessa dal Governo per offrire più tempo a professionisti, partite Iva e disoccupati di lungo corso che ancora non hanno presentato domanda all’Inps per chiedere l’aiuto temporaneo senza perdere gli arretrati.
Che cos’è l’assegno unico
L’assegno unico temporaneo è una misura ponte, prevista dal decreto 79/2021 da luglio a dicembre, per le famiglie con figli minori a carico che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (Anf). Una prestazione transitoria in attesa che vengano definite le linee guida del vero Assegno Unico universale, a regime dal gennaio 2022.
L’Assegno Unico potrà essere richiesto dalle famiglie al momento non beneficiarie degli ANF e impossibilitate a godere delle detrazioni sui figli a carico nella dichiarazione dei redditi (fondamentalmente da soggetti disoccupati o incapienti). La decorrenza della misura scatterà dal mese di presentazione della domanda stessa, ma in ogni caso, per le domande presentate entro il 30 ottobre 2021, saranno corrisposte tutte le singole mensilità arretrate.
La misura spetta a:
• lavoratori autonomi
• disoccupati
• coltivatori diretti, coloni e mezzadri
• titolari di pensione da lavoro autonomo
• nuclei familiari con figli minori che non hanno i requisiti per godere degli dagli Anf oppure già beneficiarie del reddito di cittadinanza.
Assegno Unico: i requisiti
Per ottenere l’Assegno Unico “ponte” servirà rispettare anzitutto il requisito economico di un valore ISEE non superiore a 50.000 euro. Inoltre il richiedente deve essere:
• cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
• cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
• residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno.
Assegno Unico: come fare domanda
Prima di fare domanda per l’Assegno Unico “ponte” il richiedente deve munirsi di un’attestazione ISEE valida. Per il calcolo dell’ISEE i consulenti CAF ACLI Service Roma possono prestare assistenza in una delle nostre sedi. Per quanto riguarda la procedura per la domanda vera e propria il richiedente può:
• usufruire dell’assistenza qualificata del Patronato ACLI Roma (qui per cercare la sede più vicina);
• utilizzare in autonomia la procedura telematica che l’Inps ha predisposto sul proprio sito;
Assegno unico: il pagamento:
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
– accredito su conto corrente;
– bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
– carta di pagamento con IBAN;
– libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. In caso di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore).
Reddito di cittadinanza
Se si percepisce già il reddito di cittadinanza non bisogna presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC. Per coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali. Riferimenti: circolare Inps n.92 del 30 giugno 2021 (maggiorazione Anf) circolare Inps n.93 del 30 giugno 2021 (assegno temporaneo).
FONTE: ADNKRONOS