Assegno Unico, fino al 31 ottobre anche gli arretrati
Ultimissima manciata di giorni per chiedere l’Assegno Unico temporaneo ai figli minori, garantendosi anche gli arretrati. La proroga, infatti, che ha spostato di un mese il termine per le istanze con annesse le mensilità estive sta per scadere: fissato in origine al 30 settembre, è stato poi spostato al 31 ottobre con l’approvazione del Decreto 132/2021 nel Consiglio dei ministri dello scorso 29 settembre.
In buona sostanza, trasmettendo la richiesta di assegno entro il 31 ottobre (le sedi del Patronato ACLI Roma erogano questo servizio), si avrà diritto non solo alle “rate” a partire dal mese della domanda stessa, ma anche a quelle relative ai mesi di luglio, agosto e settembre. Coloro che invece dovessero presentare domanda dopo il 31 ottobre potranno contare soltanto su erogazioni “in parallelo” con la richiesta effettiva, che saranno quindi accreditate a partire dal mese della domanda senza gli arretrati.
La formula cosiddetta “ponte” o “temporanea” dell’Assegno Unico, valida sino al 31 dicembre 2021, sarà soppiantata dal 1° gennaio 2022 – con l’entrata a regime della nuova legge di Bilancio – dalla formula “universale” sostitutiva in blocco di tutte le altre forme agevolative sui figli. Le prime indicazioni ufficiali dell’INPS sull’assegno “ponte” per le famiglie con figli minori sono arrivate col messaggio 2371 dello scorso 22 giugno.
L’Assegno “temporaneo” è divenuto quindi operativo dal 1° luglio 2021 e sarà valido, ribadiamo, sino al prossimo 31 dicembre. Trattandosi appunto di misura “ponte”, limitata esclusivamente al semestre luglio-dicembre 2021, riguarda una platea molto più ristretta di beneficiari al confronto con quella che sarà coinvolta dall’Assegno universale.
Quella del 31 ottobre rappresenta quindi una scadenza “di passaggio” che non segna la fine del beneficio ponte, ma solo una tappa intermedia: di fatto tutte le domande di assegno che perverranno all’INPS fino al 31 dicembre 2021 saranno valide (stanti i requisiti); la differenza però, come abbiamo detto, è che facendo richiesta entro il 31 ottobre si avrà diritto, in deroga al principio secondo cui l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda, anche alle tre mensilità arretrate da luglio a settembre.
Entriamo un po’ più nel dettaglio. Va precisato che l’erogazione dell’Assegno temporaneo è prevista solo se alla base ci sono tre requisiti fondamentali, ovvero:
- la presenza nel nucleo di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido;
- la famiglia non è già beneficiaria dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (in buona sostanza l’Assegno al Nucleo Familiare Lavoratori Dipendenti);
- la famiglia presenta un ISEE non superiore alla soglia di 50.000 euro (per il calcolo ISEE si può fissare un appuntamento presso le sedi CAF ACLI Service Roma o usufruire del canale IL MIO CAF ONLINE tramite l’area riservata myCAF).
C’è poi tutto il comparto dei requisiti “logistici”, per così dire, che l’INPS nel messaggio del 22 giugno ha elencato così:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Quanto all’assegno vero e proprio, va detto che non è previsto un importo fisso. L’importo spettante per ciascun figlio minore cambierà infatti sia in base alla situazione economica attestata dall’ISEE familiare che in base al numero dei figli; quindi in parole povere si avrà diritto a tanti singoli assegni mensili quanti sono i figli, ma al tempo stesso gli importi risulteranno decrescenti all’aumentare dell’ISEE.
Per meglio rendere l’idea, possiamo fare qualche esempio pratico ricavato dalla tabella complessiva allegata al testo normativo che riporta tutte le fasce ISEE coi relativi importi spettanti (resta inteso che l’erogazione è destinata a ciascun figlio minore, quindi la famiglia riceverà tanti assegni quanti sono i figli, ma ovviamente più cresce l’ISEE più si abbassa l’importo dell’assegno).
Soglia ISEE | Importo mensile per nuclei con al massimo due figli | Importo mensile per nuclei con almeno tre figli |
Fino a 7.000 € | 167,5 € a figlio | 217,8 € a figlio |
da 8.400 a 8.500 € | 151,8 € | 197,3 € |
da 13.300 a 13.400 € | 100,5 € | 130,6 € |
da 18.400 a 18.500 € | 76,3 € | 99,2 € |
da 23.700 a 23.800 € | 64,8 € | 84,6 € |
da 27.100 a 27.200 € | 57,5 € | 75,3 € |
da 36.300 a 36.400 € | 37,8 € | 49,9 € |
Non resta infine che specificare le modalità con cui è possibile fare domanda:
- usufruendo dell’assistenza gratuita e qualificata del Patronato ACLI Roma (puoi cliccare qui per cercare la sede più vicina);
- attraverso il portale web dell’INPS se si è in possesso del codice PIN rilasciato entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- chiamando il Contact Center Integrato dell’INPS al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).