Bonus Facciate ok anche per le tende avvolgibili
Anche le tende avvolgibili possono rientrare nel Bonus Facciate al 90% ma solo se ma solo se l’intervento risulta aggiuntivo e accessorio all’opera edilizia principale, quindi compatibile a quest’ultima sia tecnicamente che esteticamente.
È il chiarimento che arriva dalla risposta 673 fornita dall’Agenzia Entrate il 6 ottobre 2021. Il quesito è stato posto dall’amministrazione di un condominio situato nella zona A di un centro abitato, quindi facente parte di un agglomerato di interesse storico/artistico (area urbana premiata dal bonus). Il condominio, in pratica, intende effettuare in primis la sostituzione dei parapetti dei balconi, cui poi si aggiungerebbe il rifacimento delle tende parasole avvolgibili.
Premesso che l’agevolazione, in virtù della ratio premiante sulle opere che valorizzano il “decoro urbano”, spetta sugli interventi visibili dai passanti e non solo da chi accede allo stabile, e premesso che spetta sui lavori realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata (compresa la pulitura e la tinteggiatura della superficie), su balconi, ornamenti e fregi, anche i lavori aggiuntivi come lo smontaggio e rimontaggio o la sostituzione delle tende da sole possono ambire ad applicarla, ma appunto, come accennavamo, soltanto se “funzionali” od “organici”, cioè se necessari, per motivi tecnici, al completamento dell’intervento edilizio principale sulla facciata esterna.
Nel caso allora dell’interpello di cui vi stiamo riferendo, il parere dell’Agenzia è soltanto parzialmente positivo per il contribuente. Il condominio potrebbe quindi usufruire del bonus facciate sugli avvolgibili a condizione che tale intervento risulti “compatibile” all’opera edilizia, trattandosi di lavoro accessorio e di completamento della stessa.