Pensione di reversibilità: quando scatta il taglio
Lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta sono di regola pari al 60% della pensione percepita dal defunto ma in presenza di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, la quota di prestazione erogata nei confronti del coniuge si riduce di una percentuale tanto più elevata quanto maggiore è il reddito.
Le soglie di riduzione sono fissate per legge e prevedono un abbattimento del 25%, del 40% e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps previsto per l’anno in corso moltiplicato per tredici mensilità.
Nel 2021 la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell’importo della pensione è pari a 20.107,62 euro; nel caso in cui il coniuge del defunto consegua un reddito annuo superiore a tale soglia, subirà una riduzione della prestazione spettante pari al 25%. Il taglio sale al 40% nel caso il reddito sia ricompreso tra la stessa soglia e i 26.810,16 euro ed arriva al 50% laddove il reddito del coniuge sia superiore a 33.512,70 euro annui (cioè oltre 5 volte il trattamento minimo Inps).
Quali redditi
I redditi da valutare per la riduzione dell’importo della pensione sono tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve essere valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
Le dichiarazioni reddituali
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia secondo la quale il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
Quando la riduzione non scatta
Le riduzioni non scattano sempre. I limiti di cumulabilità previsti dalla legge trovano applicazione nei casi di pensione spettante al solo coniuge, ai genitori oppure a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili ancorché in concorso con il coniuge. In tal caso l’ordinamento garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.
Da segnalare, inoltre, che, anche quando scatta la riduzione, il sistema di abbattimento della pensione contiene una clausola di salvaguardia: il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risulti pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
FONTE PATRONATO ACLI